Lavori «liberi» per il Glossario unico: niente Cila, ma detrazione del 50% assicurata
La circolare 7/E conferma che la detraibilità dipende dal Testo unico dell’edilizia. Il caso della Cilas per il 110%
Le semplificazioni dettate per il superbonus riportano in primo piano una vecchia questione: è possibile avere i bonus casa per lavori qualificati come attività edilizia libera, perché “ordinari”, dal Glossario unico del 2018?
La legge di conversione del Dl Semplificazioni (legge 108/2021), a proposito del 110%, precisa che «in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera (...) nella Cila è richiesta la sola descrizione dell’intervento» (è il nuovo comma 13-quinquies dell’articolo 119 del Dl 34/2020). Non c’è dubbio, perciò, che gli interventi agevolati dal superbonus potrebbero anche ricadere nell’edilizia libera.
Tuttavia, per i bonus ordinari, a partire dalla detrazione del 50%, bisogna fare qualche precisazione in più. Capita spesso, infatti, di sentir dire che un certo intervento di ristrutturazione all’interno di una singola unità immobiliare non è agevolato “perché non richiede la Cila”.
In realtà, fin dal 2011, con il provvedimento del direttore delle Entrate del 2 novembre (prot. 149646), è stato chiarito che quando viene svolto un intervento che non richiede alcun titolo abilitativo il contribuente deve redigere (e conservare in caso di futuri controlli) un’autocertificazione. Lo ricorda, da ultimo, anche la circolaare 7/E/2021 (pag. 333): «Solo nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente».
Perciò, non c’è dubbio: anche gli interventi che ricadono nell’attività edilizia libera possono beneficiare delle detrazioni per il recupero edilizio. A patto, naturalmente, che ricadano nelle casistiche individuate dalla normativa. E qui potrebbe nascere qualche incertezza in più, perché quando si interviene sulle abitazioni singole le opere devono essere almeno di manutenzione straordinaria, come richiede l’articolo 16-bis del Tuir. E perché negli ultimi anni – insieme all’area dell’edilizia libera – si è allargata l’area delle opere qualificate come “manutenzione ordinaria” dal Glossario delle opere realizzabili senza permessi o comunicazioni, disciplinato dal Dm Infrastrutture 2 marzo 2018 in attuazione del Dlgs 222/2016. Ragion per cui ogni tanto ci si chiede se un intervento classificato come “ordinario” dal glossario possa essere detraibile se realizzato all’interno di un appartamento: caso classico, la sostituzione dei sanitari e degli scarichi dell’impianto igienico e idro-sanitario (n. 19 del glossario). Ebbene, il Fisco chiarisce che anche questi interventi sono detraibili, perché l’articolo 16-bis del Tuir richiama il Testo unico dell’edilizia. Come si legge nella circolare 7/E/2021 (pag. 335): «Le modifiche recate dal citato d.lgs. n. 222 del 2016 non hanno, tuttavia, riguardato le definizioni degli interventi edilizi contenute nell'art. 3 del medesimo DPR n. 380 del 2001, cui fa rinvio il citato art. 16-bis del TUIR e, dunque, tali modifiche, salvo diverso avviso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non esplicano effetti ai fini delle detrazioni previste dalla citata disposizione».
La conclusione, quindi, è chiara: il Glossario decide cosa è attività libera; il Testo unico dell’edilizia decide cosa è manutenzione ordinaria o straordinaria, e da lì discende la detraibilità dei lavori.