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Lavori sulle parti comuni del condominio, vale il principio di cassa

Nel caso di lavori a cavallo d’anno pagati interamente entro dicembre 2024 la Srl proprietaria di uno degli appartamenti può detrarre le spese di sua competenza in base alla data del bonifico emesso dal condominio

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di Alessandro Borgoglio

La domanda

Una società Srl è proprietaria di un appartamento ad uso abitativo situato in condominio. Il condominio intende effettuare interventi sulle parti comuni, per i quali spettano le detrazioni ecobonus e sismabonus. I lavori inizieranno ad ottobre 2024 e si concluderanno a giugno 2025. Il condominio ha in previsione di pagare tutte le spese per tali interventi, con bonifico speciale, entro il 31 dicembre 2024, stante che le agevolazioni eco-sisma bonus, salvo proroghe, termineranno a fine anno. La società può detrarre le spese per le parti comuni in base alla data del bonifico effettuato dal condominio (e quindi a partire dall’anno 2024), secondo il criterio di cassa? Oppure deve seguire, anche per le spese relative alle parti comuni, il criterio della competenza e pertanto vale la data di fine lavori (e quindi giugno 2025)? In tal caso, salvo proroghe delle agevolazioni, alla società non spetterebbe alcuna detrazione.
A. P. VA

Nel caso di specie, rileva il criterio di cassa e non di competenza, in quanto, come chiarito dalle Entrate, «Ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino» (tra le tante, pagina 78 della circolare 17/E/2023). Del resto, le prestazioni del quesito sono rese nei confronti del condominio...