I temi di NT+Le parole del non profit

Lavoro sportivo, sulla tassazione ancora parola alla giurisprudenza in attesa della riforma

Per la Ctr Veneto i compensi all’istruttore di nuoto vanno tra i redditi diversi. Con le modiche in vigore dal 1° luglio 2023 previste soglie di esenzione fiscale e contributiva

Lavoro sportivo: sì ai compensi erogati all’istruttore tra i redditi diversi. È quanto statuito dalla Commissione tributaria regionale del Veneto nella sentenza 952/3/2022, che si aggiunge alla produzione di sentenze circa l’inquadramento dei compensi sportivi dilettantistici. Chiarimenti che, a ben vedere, dovranno essere coordinati con le nuove previsioni introdotte dalla riforma dello sport e operative a decorrere dal 1° luglio 2023.

Il caso

Il caso riguarda l’inquadramento fiscale dei compensi derivanti ad un istruttore di nuoto (nonché dipendente pubblico) per l’attività svolta a favore di un’associazione sportiva dilettantistica (Asd). In particolare, i giudici di merito hanno rigettato la sentenza di primo grado escludendo che le somme percepite possano essere tassate come redditi di lavoro autonomo. Con la precisazione che, nel caso di specie, risultino sussistenti i requisiti per qualificarli quali redditi diversi e dunque assoggettabili alla relativa disposizione fiscale di favore (articoli 67, comma 1, lettera m, e 69, comma 2, del Tuir). Vale a dire quella che, almeno fino al prossimo 1° luglio, prevede un’esenzione sia fiscale sia previdenziale dei compensi sportivi entro il plafond dei 10mila euro annui. Con la sentenza in esame i giudici ad una conclusione piuttosto stringente sulla base di due diverse considerazioni. In primo luogo, a nulla rileverebbe il requisito della professionalità dell’attività svolta, giacché trattasi di prestazioni sportive che presuppongono necessariamente una competenza specifica certificata al Coni.

La stessa continuità della prestazione non rappresenta – a dire dei giudici – un elemento ostativo alla riconduzione dei compensi tra i redditi diversi, in assenza di disposizioni di segno contrario. Ciò che rileva è che quanto percepito sia stato erogato nell’ambito dello svolgimento di un’attività sportiva dilettantistica da parte di una Asd. Va tuttavia rilevato che la continuità potrebbe già costituire un elemento per un diverso inquadramento nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente. La conclusione cui pervengono i giudici di merito non sembra peraltro tenere conto del principio affermato in più occasioni dalla Cassazione, secondo la quale non è possibile includere tra i redditi diversi le somme percepite da chi svolge professionalmente e con continuità attività lavorative in ambito sportivo (Cassazione, sentenze 175 e 177/2022).

Le novità sul lavoro sportivo dal 1° luglio 2023

Altro aspetto da considerare riguarda poi il raccordo tra quanto chiarito dai giudici e le nuove regole previste in materia di lavoro sportivo. La disciplina, contenuta negli articoli 25 e seguenti del Dlgs 36/2021, è stata più volte modificata e rinviata. In particolare, in base agli ultimi interventi, l’efficacia delle nuove disposizioni è prevista a decorrere dal 1° luglio 2023. Tra le principali novità, viene anzitutto abrogata la parte dell’articolo 67, comma 1 lettera m), del Tuir relativa alle indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati dalle Asd a fronte delle «prestazioni sportive dilettantistiche». Con ciò facendo venir meno una delle “pietre miliari” delle agevolazioni del mondo sportivo di base. Nella sostanza, per i compensi sportivi non si applicherà più il regime di esenzione entro la soglia di 10mila euro annui. Piuttosto, la natura del reddito sportivo dipenderà dalla singola fattispecie contrattuale in cui la prestazione sia inquadrata: rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

Inoltre, ai fini fiscali, stando alle modifiche recate dal correttivo, le somme corrisposte fino a 5mila euro annui saranno totalmente esenti ai fini fiscali e previdenziali. Diversamente, nel range ricompreso tra i 5mila euro e i 15mila euro annui, i compensi sportivi saranno esenti ai fini Irpef mentre saranno dovuti i contributi previdenziali. In sostanza, cambiano i trattamenti fiscali e previdenziali a seconda dell’inquadramento della singola fattispecie contrattuale. In questo senso, anche i dipendenti pubblici (come nel caso di specie), potranno ottenere compensi, previa autorizzazione da parte dell’amministrazione di competenza. Con la specifica che, ove retribuiti, questi saranno soggetti alle stesse imposizioni fiscali degli altri collaboratori.