Le dichiarazioni inserite nel Pvc sono una confessione stragiudiziale
Le dichiarazioni del contribuente circa le percentuali di ricarico o di sfrido proprie dell’attività esercitata, acquisite dai verificatori e inserite nel Pvc, assumono natura di confessione stragiudiziale e costituiscono prova diretta del maggior imponibile accertato dal Fisco. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 31600/2019.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, le dichiarazioni rese in sede di verifica dal legale rappresentante di una società possono, anche da sole, fondare l’accertamento di un maggior imponibile ai fini dell’Iva e delle imposte dirette. Tali dichiarazioni, infatti, non rivestono la natura di mere dichiarazioni testimoniali, in quanto il rapporto di immedesimazione organica che lega il rappresentante legale alla società rappresentata esclude che il primo possa essere qualificato come testimone, in riferimento ad attività poste in essere dalla seconda; esse possono, invece, essere apprezzate come una confessione stragiudiziale, e costituiscono pertanto prova non già indiziaria, ma diretta, del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della società, non necessitando, come tale, di ulteriori riscontri (Cassazione 5931/2015, 4348/2016).
Peraltro, le dichiarazioni rese dal contribuente e risultanti dal verbale di constatazione costituiscono confessione stragiudiziale, anche qualora siano state rese in assenza del difensore o del consulente (Cassazione 20259/2015).
È stato anche puntualizzato che la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica, attraverso dichiarazioni rese in ordine alle percentuali di ricarico, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati, posta la natura confessoria delle dichiarazioni e la loro idoneità a fondare l’accertamento, fatta salva la possibilità di formulare immediatamente il proprio dissenso (Cassazione 5150/2017).
In sostanza, se il verificando contribuente, nel corso delle operazioni ispettive, rende dichiarazioni circa le percentuali di ricarico, oppure si limita a confermare quelle indicate dai verificatori, con verbalizzazione nel Pvc, allora tali percentuali divengono utilizzabili dal Fisco nell’accertamento, senza che il contribuente possa poi porle in dubbio o ne eccepisca l’erroneità.
Nel caso oggetto della sentenza qui commentata, era stato lo stesso titolare di una ditta individuale di torrefazione di caffè a dichiarare, in sede di verifica, le percentuali di incidenza dello sfrido nelle lavorazioni della materia prima.
Anche in questo la Cassazione ha stabilito che l’accettazione da parte del contribuente, in contraddittorio con i verbalizzanti, di una data percentuale può essere apprezzata come confessione stragiudiziale risultante proprio dal processo verbale sottoscritto e, quindi, tale da legittimare l’accertamento dell’ufficio.
Era stata quindi del tutto inutile la doglianza con la quale il contribuente, in sede contenziosa, aveva tentato di ottenere la modifica delle percentuali dichiarate in verifica, perché tali percentuali di sfrido, così come quelle di ricarico, una volta cristallizzate nel Pvc su indicazione o dopo accettazione dello stesso contribuente, non possono più essere modificate.