Controlli e liti

Le dichiarazioni di terzi nel Pvc possono provare le fatture false

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di Alessandro Borgoglio

Le dichiarazioni di terzi, raccolte dalla Guardia di Finanza e inserite nel Pvc posto a base dell’accertamento, costituiscono elementi indiziari potenzialmente idonei a supportare la contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti. È quanto si desume dalla sentenza 33582/2019 della Cassazione.

Dai fatti di causa emerge che i militari della Guardia di Finanza avevano effettuato delle indagini penali nei confronti di operatori aventi rapporti commerciali con la Srl accertata: in particolare, dalle dichiarazioni raccolte in sede di interrogatorio si evinceva che la società aveva posto in essere operazioni soggettivamente inesistenti; da qui, l’inserimento di tali dichiarazioni di terzi nel Pvc finale a carico della Srl e poi, sulla base di esso, l’accertamento nei suoi confronti.

Nell’impugnazione dell’avviso di accertamento, la difesa di parte aveva sostenuto che tali dichiarazioni non sarebbero state utilizzabili e che invece le operazioni sarebbero state reali, attesa la presenza dei bonifici di pagamento e le altre dichiarazioni presentate a sostegno di tale tesi.

I giudici di merito avevano stabilito che le dichiarazioni di terzi raccolte in ambito penale e inserite nel Pvc utilizzato ai fini fiscali sarebbero state inidonee a fondare un’affermazione di responsabilità del contribuente e, inoltre, sarebbero stati inutilizzabili perché non formalmente depositate dall’agenzia delle Entrate, ma inserite soltanto nel Pvc allegato agli atti, mentre solamente i verbali dinnanzi al Pm, contenenti le ridette dichiarazioni di terzi, avrebbero avuto efficacia probatoria; pertanto, stante la presenza di bonifici bancari e di altre dichiarazioni circa l’effettività delle operazioni, il collegio d’appello aveva bocciato l’accertamento del Fisco.

I giudici di legittimità hanno richiamato, innanzitutto, la loro pregressa giurisprudenza, per cui il Pvc assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità:
•il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’articolo 2700 del Codice civile, relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale;
•quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi - e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi - esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice e alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
•in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall’agente verificatore (cfr. Cassazione 28060/2017, 24461/2018, 14606/2019).

Quanto al valore probatorio delle dichiarazioni rese da terzi, inoltre, è pacificamente riconosciuto il loro rilievo indiziario e, dunque, non sono inutilizzabili o inammissibili, ma concorrono, unitamente agli altri elementi, a formare il convincimento del giudice (ex multis, Cassazione 13174/2019, 22349/2018).

I giudici di merito, in conclusione, avevano errato, perché avrebbero dovuto valutare le dichiarazioni di terzi contenute nel Pvc a sostegno della eccepita inesistenza delle operazioni contestate.

Cassazione, sentenza 33582/2019

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