Adempimenti

Le note di variazione entro la data di presentazione del modello Iva

Lunedì 2 maggio la scadenza, poi tempi supplementari fino al 29 luglio. Può essere ancora esercitata la detrazione per fatture ricevute a dicembre 2021

È ormai prossima la scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2022 relativa al periodo di imposta 2021. Scade, infatti, il prossimo 2 maggio (perché il 30 aprile cade di sabato) l’invio della dichiarazione Iva annuale per tutti i contribuenti, titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa, arti o professioni.

In caso di mancato rispetto del termine, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, ovvero entro il prossimo 29 luglio 2022, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, che possono essere ridotte in sede di ravvedimento operoso.

Nella dichiarazione Iva annuale, oltre alle operazioni attive e passive realizzate nel corso del 2021, devono essere riepilogate anche tutte le operazioni passive per le quali sussiste il duplice requisito richiesto dalla norma per poter esercitare il diritto a detrazione, ovvero il presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione (esigibilità) e il presupposto formale del possesso della relativa fattura, redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21, Dpr 633/72, da parte del soggetto passivo committente/cessionario. È al verificarsi di entrambi i presupposti, infatti, che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’articolo 25, del medesimo decreto, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

Il diritto alla detrazione può, quindi, essere esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti menzionati e con riferimento al medesimo anno. Pertanto, l’Iva relativa alle fatture ricevute prima del 31 dicembre 2021, ma non ancora registrate entro quella data, può essere portata in detrazione direttamente nella dichiarazione Iva annuale di prossima presentazione.

Inoltre, come precisato con la circolare 20/E/2021, lo stesso termine si applica anche con riferimento alla detrazione dell’Iva relativa alla nota di variazione in diminuzione. Pertanto, in ipotesi di emissione di nota di variazione nei confronti di un debitore assoggettato a procedura fallimentare dopo il 26 maggio 2021, il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, assume una duplice importanza: qualora il contribuente abbia emesso la nota di variazione successivamente all’apertura della procedura fallimentare, ma entro il 31 dicembre 2021, l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva; qualora invece non abbia ancora emesso la nota di variazione, il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale è considerato come termine ultimo per l’emissione di tale documento (con successivo esercizio del diritto a detrazione nella liquidazione periodica ovvero nella dichiarazione Iva annuale 2023). Infatti rileva ai fini della detrazione anche il momento di emissione della nota di variazione, che rappresenta il presupposto formale necessario per l’esercizio concreto del diritto. In caso di mancata emissione della nota di variazione non è possibile procedere al recupero dell’imposta con la presentazione di una dichiarazione integrativa.

È quindi necessario monitorare costantemente la situazione dei crediti non riscossi, perché il tema delle note di variazione è strettamente collegato alla procedura cui ciascun debitore è assoggettato. Sul punto si veda infatti la risposta a interpello 216 del 26 aprile in cui l’agenzia delle Entrate, relativamente ad un soggetto sottoposto dapprima ad amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, successivamente fallito, ha negato la possibilità per il creditore di emettere la nota di variazione all’apertura del fallimento (avvenuta post 26 maggio 2021) in quanto ha ravvisato una sostanziale continuità tra la prima e la seconda procedura concorsuale.

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