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Le nuove sanzioni aggiornano anche i software per il ravvedimento

I programmi di calcolo fanno i conti con le nuove penalità amministrative applicabili dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024

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di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Le numerose modifiche apportate dal decreto sanzioni (Dlgs 87/2024) alla disciplina del ravvedimento operoso, stanno costringendo le software house associate ad AssoSoftware a uno sforzo supplementare per poter rilasciare gli aggiornamenti delle procedure entro il 1° settembre 2024.

Le difficoltà correlate alla necessità di effettuare gli adeguamenti informatici non riguardano tanto le modifiche alle percentuali di abbattimento delle sanzioni e alle relative aliquote, quanto il fatto che occorrerà gestire, per i prossimi anni, un doppio sistema di calcolo delle sanzioni, basato sul momento in cui la violazione è stata commessa.

In pratica per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024 si applicheranno le attuali regole, anche se il ravvedimento verrà perfezionato successivamente a tale data. Mentre per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 si applicheranno le nuove regole contenute nel decreto.

Ciò in quanto, a differenza di quanto avviene in ambito penale per l’applicazione del principio di retroattività della «lex mitior», che gode di una copertura costituzionale e quindi può sempre essere applicato, rientra invece nella discrezionalità del legislatore l’applicazione dell’analogo principio di retroattività del «favor rei», previsto in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie dall’articolo 3 del Dlgs 472/1997, seppure nel rispetto del limite della ragionevolezza e secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina.

La relazione illustrativa al decreto, in riferimento a quanto disposto dall’articolo 5 «Disposizioni transitorie e finali» che prevede che «le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024», fornisce un elenco esaustivo di possibili motivazioni giuridiche secondo le quali le nuove regole si possono applicare esclusivamente alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 e non a quelle commesse precedentemente.

La motivazione più convincente è peraltro forse quella “economica”, con la quale viene chiarito che «le sanzioni irrogate o da irrogare a fronte delle violazioni tributarie commesse prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo vengono contabilizzate fra le entrate previste per il bilancio dello Stato, come risultati della lotta all’evasione. In questo contesto, l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative ridotte previste da alcune delle norme del presente decreto genererebbe la perdita di entrate già contabilizzate e, correlativamente, un significativo disequilibrio nei bilanci dello Stato».

Quindi, salvo chiarimenti ufficiali, al momento non pervenuti, non sembrerebbe possibile applicare il «favor rei» in relazione alle novità in tema di sanzioni e ravvedimento introdotte dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto.

Quindi rimangono circoscritti alle nuove violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024:

  • la riduzione della sanzione edittale, che passa al 25% in luogo del 30 per cento;
  • l’estensione dell’abbattimento delle sanzioni a 1/7 a tutti i ravvedimenti effettuati oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (vengono di fatto unificati il «ravvedimento intermedio» e il «ravvedimento lungo», per il quale opera attualmente la riduzione a 1/6);
  • l’abbattimento delle sanzioni a 1/6, 1/5 e 1/4 opera in ragione dell’avanzamento del procedimento accertativo, in accordo con introduzione del nuovo contraddittorio preventivo;
  • l’applicazione del cumulo giuridico, per quanto limitato al singolo tributo e al singolo periodo d’imposta (comma 2-bis dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997, introdotto dall’articolo 3 del decreto).

Nella speranza di aver compreso con esattezza il quadro generale, in attesa comunque degli auspicati chiarimenti interpretativi, da addetti ai lavori merita fare una considerazione conclusiva: la pubblicazione del decreto nella «Gazzetta Ufficiale» n. 150 del 28 giugno 2024, essendo avvenuta (seppur di poco) entro i 60 giorni dal 1° settembre 2024, data di entrata in vigore della riforma, ha consentito almeno formalmente al legislatore il rispetto dei termini stabiliti dallo Statuto del contribuente.

Senza però tener conto che nei 60 giorni è compreso il mese di agosto, con tutte le difficoltà per gli intermediari fiscali ad acquisire le nuove competenze in tempi molto ristretti, su materie molto complesse. E per le aziende produttrici di software di rimodulare le loro attività di sviluppo, talvolta vedendosi costrette, loro malgrado, ad annullare ferie già concesse ai propri dipendenti.

Il tutto dopo la campagna della dichiarazioni dei redditi convulsa, resa ancora più impegnativa dalle difficoltà dovute all’introduzione del concordato preventivo biennale, che ancor oggi rimane pieno di incertezze.