LE PAROLE DEL NON PROFIT/Impresa sociale, variazione di statuto senza registro
Con l'entrata in vigore del Codice del terzo settore ( Dlgs 117/2017 ) e del Dlgs 112/2017 sull’impresa sociale gli enti dovranno apportare le modifiche statutarie necessarie per poter accedere ai benefici della riforma e adeguarsi ai nuovi obblighi. Le imprese sociali già costituite al momento dell’entrata in vigore del Dlgs 112 avranno l’onere di adeguarsi alle nuove previsioni entro 12 mesi modificando i propri statuti con le maggioranze richieste per l’assemblea ordinaria. L’articolo 17, comma 3, del decreto consente, infatti, ma solo limitatamente alle imprese sociali già iscritte negli appositi registri, di evitare l’assemblea straordinaria semplificando le procedure di accesso al Registro unico nazionale del terzo settore.
Per le imprese sociali i vantaggi fiscali derivanti dall’adeguamento sono piuttosto evidenti. Si va dalla defiscalizzazione degli utili e avanzi di gestione reinvestiti entro due anni nelle attività di interesse generale agli incentivi per i finanziatori disegnati sulla scorta dell’esperienza nata dalle start up. Rispetto alla previgente disciplina (Dlgs 155/2006) le imprese sociali che si qualificano come enti del terzo settore (Ets), inoltre, potranno beneficiare di alcune novità come la possibilità di distribuire, entro determinati limiti, gli utili d’impresa (articolo 3, comma 3) e continuare ad applicare alcune disposizioni di particolare rilievo come quelle relative al coinvolgimento dei lavoratori e utenti nell’attività (articolo 11, comma 4).
Dal punto di vista fiscale l’adeguamento richiesto dalle nuove disposizioni non sconterà l’imposta di registro. Il legislatore ha, infatti, espressamente escluso l’applicazione del tributo se la variazione statutaria «ha lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative» (articolo 82, comma 3 del Cts). Tale agevolazione si applica a tutti gli Ets nonché alle cooperative sociali, mentre le imprese sociali potranno beneficiare dell’esenzione solo se non costituite in forma societaria. In quest’ultimo caso si applicherà l’imposta in misura fissa. L’eccezione si giustifica anche in virtu della portata ricognitiva delle nuove disposizioni rispetto alla disciplina oggi esistente che consente l’esenzione dall’imposta di registro solo per le organizzazioni di volontariato in base alla legge 266/1991. Con la riforma, dunque, viene ampliato lo spettro dei soggetti che a partire dal 1 gennaio 2018 potranno adeguare gli statuti alle previsioni del decreto 112/2017 senza scontare l’imposta di registro.
Il beneficio spetterà anche agli Ets che sceglieranno di qualificarsi come imprese sociali sebbene iscritti in altri registri al momento dell’entrata in vigore del decreto (si pensi alle Onlus organizzate in forma d’impresa che potrebbero valutare ora piu conveniente fruire del nuovo regime fiscale previsto per le imprese sociali in precedenza non contemplato dal Dlgs 155/2006).