Le parti dell’atto non impugnate non entrano nella definizione liti pendenti
L’articolo 6 del Dl 119/2018 prevede una definizione delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle Entrate, ove la notifica del ricorso di primo grado sia avvenuta entro il 24 ottobre 2018. La lite, per fruire della definizione, deve essere pendente alla data di presentazione della domanda di definizione, il cui termine ultimo scade il 31 maggio 2019 (la domanda va trasmessa dal contribuente o dai suoi successori, utilizzando, a pena di inammissibilità, il modello che sarà approvato con provvedimento dell’agenzia delle Entrate).
Oggetto di definizione sono i soli importi contestati in primo grado rimasti oggetto del contendere. Se, pertanto, il contribuente ha omesso di impugnare alcune parti dell’atto, queste non rientrano nella definizione, non essendo più oggetto di lite.
Nel caso prospettato, riguardando una controversia tributaria ancora pendente in cui il contribuente è risultato vincente, la lite potrà essere definita con il pagamento del 50% del valore della lite che corrisponde alle maggiori imposte accertate originariamente nell’atto.
Tuttavia, siccome sembrerebbe di capire che il ricorrente non ha eccepito l’illegittimità delle sanzioni e, dunque, il giudice di primo grado non si è espresso sul punto, le sanzioni non rientrano nella definizione delle liti.
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