Imposte

Imposta di bollo solo in caso d’uso per le perizie asseverate senza giuramento

La risposta a interpello 461 assimila le attestazioni e certificazioni asseverate agli altri lavori contabili dei professionisti

Le perizie asseverate sono riconducibili alla casistica degli atti soggetti ad imposta di bollo in caso d’’uso, in base all’articolo 28 della tariffa parte seconda allegata al Dpr 642/1972, al contrario delle perizie giurate che sono invece soggette ad imposta fino dall’origine in base all’articolo 2, della tariffa parte prima allegata allo stesso Decreto.

Questa la conclusione della risposta dell’agenzia delle Entrate in merito al caso esaminato nell’interpello 461 del 9 ottobre 2020 che assimila le attestazioni e certificazioni asseverate, comprensive dei relativi documenti e prospetti a corredo, agli altri lavori contabili dei professionisti in genere, individuati dall’articolo 28 della tariffa parte seconda allegata al decreto sul bollo.

Anche se legata ad un caso specifico, derivante dalla procedura governata da una società in-house, stabilita da una legge regionale che per l’erogazione di contributi Por Fesr richiede la rendicontazione amministrativo contabile supportata da una perizia asseverata (sotto forma di rapporto di certificazione), da parte di un revisore legale iscritto nell’apposito registro (Dlgs 39/2010), la portata dell’orientamento assume valenza generale.

Perizia giurata e asseverata

L’agenzia delle Entrate pone l’accento sulla necessaria distinzione esistente fra perizia giurata e perizia asseverata: la prima corrisponde ad un vero e proprio atto pubblico dal momento che viene sottoposta ad un giuramento prestato davanti ad un pubblico ufficiale (cancelliere del Tribunale o del Giudice di Pace, notaio); la seconda è una semplice scrittura, nella forma di un’attestazione e relazione, contenente dichiarazioni dell’esperto in possesso di specifiche abilitazioni (in campo contabile l’iscrizione nel registro dei revisori legali).

A sostegno dell’indicazione data dall’agenzia delle Entrate le risultanze della sentenza del Tar Abruzzo Pescara, Sezione I, n. 450, 28 aprile 2008. La pronuncia precisa che il professionista abilitato chiamato ad asseverare una propria relazione o perizia, sotto la propria personale responsabilità, seppure in assenza della formalità del giuramento, comporta che le dichiarazioni rese vengano assunte con certezza stante il convincimento. Infatti il perito redige un documento, pienamente rientrante nell’ordinamento, che contiene elementi confermati sotto la propria personale responsabilità.

La perizia resa in presenza di giuramento, risulterà sempre soggetta ad imposta di bollo fino dall’origine con assolvimento in base all’articolo 3 del Dpr 642/1972, cioè 16 euro per ciascun foglio composto da quattro facciate di venticinque righe ciascuna. Invece l’asseverazione risulterà assoggettata all’imposta solo in caso d’uso, cioè con apposizione del bollo sull’atto, quando lo stesso dovrà essere versato in un procedimento che comporta la previa preventiva registrazione presso l’agenzia delle Entrate.

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