Le registrazione del preliminare consente di detrarre la ristrutturazione
La risposta è affermativa. La detrazione 50% per le spese di ristrutturazione edilizia (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), si rende applicabile anche prima dell'acquisto e anche in presenza di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso (risoluzione n.14/E dell'8 febbraio 2005) ma solo se vi sia stata formale immissione in possesso dell’abitazione prima del rogito e a condizione che si provveda alla registrazione del contratto preliminare (nel caso di specie sussistono entrambe le condizioni) e che in sede di dichiarazione dei redditi siano indicati gli estremi di registrazione del medesimo preliminare nell’apposito spazio predisposto per gli estremi di registrazioni del contratto di locazione o comodato (circolari 57/E e 121E del 1998). Per il bonus mobili valgono le stesse conclusioni solo se vi sia stato un preliminare registrato con immissione in possesso, il sostenimento delle spese di ristrutturazione consentono l’accesso alla detrazione del 50% sino a 10.000 mila euro per l’acquisto dei mobili anche se non è stato stipulato il rogito (circolare 3/E del 2016).
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