L'esperto rispondeAdempimenti

Le registrazione del preliminare consente di detrarre la ristrutturazione

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di Marco Zandonà

La domanda


Una Srl ha acquistato un’unità immobiliare (un piano di un condominio), precedentemente adibita ad albergo, e ha presentato in Comune una Scia «opere di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso in residenziale e contestuale frazionamento» per la realizzazione di dieci appartamenti. Una persona ha acquistato uno di questi allo stato attuale “al grezzo” con regolare compromesso registrato. Avendone il pieno possesso, ha presentato una Cila (comunicazione inizio lavori asseverata) «in parziale voltura e variante alla precedente Scia in capo alla Srl» per procedere, a proprie spese, alle opere di ristrutturazione edilizia dell'unità acquisita. Terminati i lavori di ristrutturazione e dopo averla accatastata in categoria a/2, procederà alla stipula dell’atto notarile di intestazione. L’acquirente può fruire delle detrazioni fiscali del 50% per la ristrutturazione e del conseguente bonus mobili? In che limiti di spesa? Si precisa che nessun acquirente degli altri nove ha chiesto simili agevolazioni fiscali.

La risposta è affermativa. La detrazione 50% per le spese di ristrutturazione edilizia (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), si rende applicabile anche prima dell'acquisto e anche in presenza di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso (risoluzione n.14/E dell'8 febbraio 2005) ma solo se vi sia stata formale immissione in possesso dell’abitazione prima del rogito e a condizione che si provveda alla registrazione del contratto preliminare (nel caso di specie sussistono entrambe le condizioni) e che in sede di dichiarazione dei redditi siano indicati gli estremi di registrazione del medesimo preliminare nell’apposito spazio predisposto per gli estremi di registrazioni del contratto di locazione o comodato (circolari 57/E e 121E del 1998). Per il bonus mobili valgono le stesse conclusioni solo se vi sia stato un preliminare registrato con immissione in possesso, il sostenimento delle spese di ristrutturazione consentono l’accesso alla detrazione del 50% sino a 10.000 mila euro per l’acquisto dei mobili anche se non è stato stipulato il rogito (circolare 3/E del 2016).

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