Adempimenti

LE RISPOSTE AL FORUM SULLA FATTURA ELETTRONICA/La tessera sanitaria «esonera» dall’e-fattura

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di Alessandra Caputo, Luca De Stefani, Benedetto Santacroce, Gian Paolo Tosoni

La data della fattura

Dalla data indicata in fattura elettronica, quanto tempo si ha per la spedizione? Qual è la sanzione in caso di ritardo?

La fattura elettronica è emessa quando trasmessa allo SdI, come previsto dall'articolo 21, Dpr 633/1972. Per il primo semestre 2019, come scritto nella circolare delle Entrate 13/E/2018, se la fattura viene emessa con la data di effettuazione dell'operazione e trasmessa allo SdI con un «minimo ritardo», questo viene tollerato e non sanzionato, purché la fattura venga inclusa nella liquidazione Iva del mese o trimestre di effettuazione della operazione. A partire dal 1° luglio 2019, in base a quanto previsto dall'articolo 11 del Dl 119/2018, la fattura può essere emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione. Se la fattura viene emessa con data diversa da quella di effettuazione dell'operazione, occorre riportare comunque la data di effettuazione dell'operazione.

Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

Il rappresentante fiscale

La nostra società opera con soggetti esteri con rappresentante fiscale italiano o identificati in Italia. È obbligatoria l’emissione della fattura elettronica o vanno indicati solo nell’esterometro?

Come indicato espressamente dalle Entrate nell'incontro del 15 novembre con la stampa specializzata, i soggetti passivi d’imposta devono emettere nei confronti degli identificati una fattura elettronica indicando nel codice destinatario «0000000» e comunicare al cliente l’invio della fattura elettronica. L’Agenzia chiarisce inoltre che a questi soggetti va inviata anche una fattura analogica. Gli identificati al contrario, non devono emettere fattura elettronica.

Benedetto Santacroce

Medici e farmacisti

È vero che medici e farmacisti sono esentati dall’obbligo di fatture elettronica verso i privati?

Un emendamento approvato in commissione finanze del Senato prevede che, solo per il 2019, tutti i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del Dlgs 175/2014), come medici e farmacisti, saranno esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica, esclusivamente con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. In questi casi, i dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria potranno essere utilizzati dall'agenzia delle Entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Luca De Stefani

Manda un quesito al Forum sulla fattura elettronica

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