Le royalties pagate per l’utilizzo in esclusiva di un marchio non concorrono a formare il valore della transazione e, pertanto, non devono essere assoggettate alle imposte doganali. È quanto hanno stabilito i giudici dalla Ctp di La Spezia con la sentenza n. 277/1/2022 del 16 settembre scorso (presidente Failla, Relatore Bertoni).

Il caso trae origine dall’impugnazione di un avviso di rettifica in materia di dazi e Iva da parte di un’impresa di abbigliamento sportivo che cura la produzione degli articoli attraverso una rosa di fornitori e la successiva distribuzione in Italia.

La società aveva ottenuto il diritto di licenza dalla titolare di un noto marchio. In base allo schema di produzione, i prodotti venivano fabbricati da alcune imprese estere che li vendevano alla ricorrente, la quale poi effettuava il controllo degli standard di qualità e sicurezza. La medesima società versava, quindi, alla licenziante corrispettivi per servizi oltre un compenso fisso (royalties minime garantite) legato al solo utilizzo in esclusiva del marchio, e slegato dalle vendite effettuate.

L’ufficio aveva ripreso a tassazione ai fini delle imposte doganali tale valore minimo garantito ritenendo che lo stesso rientrasse nel valore della transazione (intercorsa tra licenziataria e produttori). Il contribuente negava invece tale natura, trattandosi di un compenso fisso che non veniva pagato ai venditori esteri ma alla società licenziante, in assenza di un controllo della seconda sui primi.

I giudici liguri hanno accolto il ricorso, ricordando in primis che, in base all’articolo 70 del Regolamento n. 952/2013 (Codice doganale della Ue) il valore in dogana delle merci importate è di regola il valore della transazione. Il successivo articolo 71 individua tra gli elementi da includere nel valore della transazione «c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare».

I giudici, inoltre, hanno anche evidenziato come il pagamento delle royalties non potesse essere considerato «condizione per la vendita» essendo dovuto alla licenziante e non ai fornitori esteri e, inoltre, perché non sussisteva alcun rapporto di controllo tra la prima e i secondi. Sulla base del contratto di licenza, infatti, la società licenziataria poteva autonomamente scegliere i produttori, che non erano collegati alle società proprietarie dei marchi. In altri termini, per i giudici non sussisteva un’ingerenza diretta della licenziante sulla licenziataria. Infatti, il contratto di utilizzo del marchio costituiva un negozio giuridico autonomo rispetto a quello intercorso tra la licenziataria e i produttori.

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