Legittima l’integrazione del documento chiesta dal giudice di primo grado
Legittima l’ordinanza istruttoria con la quale il giudice di primo grado ha ordinato la produzione integrale di un documento necessario per la decisione, poiché le parti possono comunque produrre nuovi documenti in appello ed è dovere del giudice di secondo grado valutarli. Lo ha precisato la Cassazione con l’ ordinanza 27851/2017 .
La Commissione regionale ha ritenuto non legittima l’ordinanza istruttoria con la quale il giudice di primo grado aveva ordinato all’agenzia delle Entrate di esibire in giudizio copia integrale del pvc dal quale erano scaturiti gli atti impugnati. Pvc del quale la stessa amministrazione aveva depositato uno stralcio in primo grado, al momento della costituzione in giudizio. L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Ctr, lamentando (anche) violazione degli articoli 7 e 58 del Dlgs 546/1992, e la Corte ha accolto tale motivo.
I giudici di legittimità hanno richiamato il proprio orientamento secondo il quale l’esercizio del potere di acquisizione di documenti necessari per la decisione, attribuito alle commissioni tributarie dall’articolo 7, comma 3, del Dlgs 546/1992 (ora abrogato), costituisce una facoltà discrezionale del giudice e non può sopperire al mancato assolvimento dell’onere probatorio delle parti. In caso di illegittimo esercizio, da parte del giudice, del suo potere istruttorio, tuttavia, il conseguente vizio processuale integra una nullità relativa e deve essere eccepito dalla parte nella prima udienza o nel primo atto difensivo utile (Cassazione, 20972/2015).
Nella fattispecie esaminata dalla Corte, la Ctp, replicando all’eccezione del contribuente, aveva precisato che vi era stata integrazione della produzione documentale già effettuata “in stralcio”. Di conseguenza, per il giudice di secondo grado, la valutazione del documento introdotto nel giudizio di merito, (comunque acquisito in primo grado ovvero prodotto in secondo grado), rappresentava un atto doveroso. Ciò in quanto l’articolo 58, comma 2, del Dlgs 546/1992 consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, anche se già disponibile in precedenza, e dunque anche di documenti nuovi.
Cassazione, ordinanza 27851/2017