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Legna da ardere, la percentuale di compensazione Iva resta al 6,4%

Pubblicato il 29 dicembre in «Gazzetta» il Dm che fissa l’aliquota applicabile nel 2021

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di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Meglio tardi che mai, questa volta è proprio il caso di dirlo. Con il decreto ministeriale 19 dicembre 2021 - pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 29 dicembre - è stata fissata la misura delle percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere per l’anno 2021.

Le percentuali di compensazione, si ricorda, consentono di determinare l’ammontare di Iva detraibile per i produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all’articolo 34 del Dpr 633/1972. Nelle cessioni di beni l’aliquota di imposta si applica nella misura ordinaria mentre l’Iva effettivamente assolta sugli acquisti non è detraibile, ma sostituita dalla forfetizzazione mediante l’applicazione della percentuale di compensazione. Per quanto riguarda la legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, l’aliquota ordinaria è quella del 10 per cento, negli altri casi è quella del 22 per cento.

Il decreto era atteso da tempo, precisamente dallo scorso mese di gennaio. La legge di Bilancio per l’anno 2019 (legge 145/2018), con il comma 662, ha infatti previsto l’innalzamento, a decorrere dall’anno 2019, delle percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui.

La stessa norma ha previsto che tale misura venga fissata, annualmente, con apposito decreto del ministro dell’Economia di concerto con il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Il Dm 19 dicembre 2021 giunge con molto ritardo considerato che gli effetti decorrono dal 1° gennaio 2021; lo scorso anno, però, il decreto era stato pubblicato addirittura nel 2021, con decorrenza 2020.

La misura fissata per il 2021 è la stessa prevista per il 2020; il nuovo decreto, infatti, conferma per l’anno 2021 la stessa percentuale del 6,4%, già prevista con il precedente Dm 5 febbraio 2021, per i seguenti prodotti:

• legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (numero 43 della tabella A parte prima - voce doganale 44.01);

• legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (numero 45 della tabella A parte prima - voce doganale 44.04).

In passato, questi prodotti fruivano della percentuale di compensazione del 6% (Dm 27 agosto 2019) e ancor prima del 2% (Dm 12 maggio 1992).

Si ricorda poi che il decreto non considera la voce 44 della citata tabella A, parte prima riguardante il «legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato» per il quale, quindi, la percentuale di compensazione resta fissata in misura pari al 2 per cento.

La circostanza che la misura sia stata fissata adesso richiede qualche considerazione su eventuali comportamenti difformi da parte degli operatori.

Coloro che anche per l’anno 2021 hanno già applicato la percentuale di compensazione del 6,4% ritenendo probabile la conferma della precedente misura, non devono operare nessuna variazione. Coloro i quali, invece, hanno deciso di utilizzare la precedente percentuale del 6% hanno diritto a recuperare la differenza dello 0,4% in sede di dichiarazione annuale Iva.