Controlli e liti

Linea dura della Cassazione: la domanda di concordato non ferma l’omesso versamento

La sentenza 13628/2020: il reato è escluso solo se il tribunale vieta il pagamento di crediti precedenti

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, anche con riserva, non impedisce il pagamento dei debiti tributari che scadono successivamente, con la conseguenza che superando le soglie si commette il reato di omesso versamento. Il delitto è escluso soltanto da un provvedimento del tribunale che vieti il pagamento di crediti anteriori.

È questa l’interpretazione, contrastante con una precedente pronuncia, espressa nella sentenza 13628/2020 della Cassazione, depositata il 5 maggio, particolarmente importante nell’attuale contesto di crisi economica e di liquidità.

Nei confronti del rappresentante legale di una società, indagato per omesso versamento di ritenute, la Procura richiedeva la misura cautelare, rigettata dal Gip in quanto la società, prima dell’omissione, aveva presentato domanda di concordato in bianco. Il rigetto era confermato dal tribunale del riesame a seguito dell’appello cautelare presentato dal Pm. La Procura ricorreva in Cassazione lamentando che la semplice domanda di concordato in bianco senza presentazione del piano non comporterebbe mai una sospensione degli obblighi tributari. Nella specie, l’ammissione al concordato era avvenuta dopo la scadenza del versamento (omesso).

Solo la presentazione del piano concordatario, secondo la Procura, costituirebbe il discrimine, in quanto da quel momento l’imprenditore sarebbe impegnato a garantire il soddisfacimento dei crediti in base al piano non potendo essere obbligato a pagamenti parziali diversi da quelli previsti nel piano stesso.

La causa di giustificazione prevista dall’articolo 51 del Cp (adempimento del dovere) potrebbe configurarsi solo in presenza di provvedimenti che impongono di non adempiere all’obbligo tributario come l’ammissione al concordato ovvero, in alternativa, il provvedimento del tribunale di divieto dei pagamenti di crediti anteriori.

La difesa dell’imprenditore insisteva invece sulla legittimità della decisione del riesame peraltro avallata da una recente pronuncia della cassazione (36320/2019). In subordine, richiedeva la rimessione alle Sezioni unite.I giudici, aderendo all’interpretazione più rigorosa, hanno accolto il ricorso della Procura e, nonostante la precedente pronuncia contraria, non hanno ritenuto necessario investire della decisione le Sezioni unite.

Secondo la sentenza la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, anche con riserva, non impedisce il pagamento dei debiti tributari in scadenza dopo la sua presentazione. Tale domanda, pertanto, è del tutto irrilevante sia sul piano dell’elemento soggettivo, sia su quello dell’esigibilità della condotta, salvo che, in data antecedente alla scadenza del debito, sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori. In tal caso, infatti, sarebbe configurabile la scriminante dell’adempimento del dovere imposto da ordine legittimo dell’autorità (articolo 51 del Cp).

Non viene condivisa la sentenza della stessa sezione che, in virtù dell’efficacia retroattiva dell’ammissione al concordato, riteneva le condotte omissive precedenti prive di rilevanza penale, perché non compiute contra ius. Secondo la Corte da tali effetti retroattivi derivanti dal decreto di ammissione al concordato, non può conseguire l’esclusione della rilevanza penale dell’omissione costituente reato scaduta in epoca antecedente.

In conclusione, secondo i giudici, la causa di esclusione della punibilità, può essere invocata solo laddove l’imputato sia destinatario di un ordine legittimo del tribunale civile con cui gli viene imposto il divieto di pagamento di crediti anteriori alla proposta di concordato o di una mancata autorizzazione al pagamento. Tale causa di esclusione non può invece individuarsi nel provvedimento di ammissione nei confronti del debito scaduto: non è possibile, infatti, accordare, ai fini penali, valore di scriminante all’ammissione al concordato rispetto a una condotta di reato già perfezionatasi.

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