Concordati, sei mesi per le modifiche ma va sciolto il nodo della fattibilità
Possibile chiedere di sostituire il piano fino all’udienza per l’omologa
Il decreto 23/2020 (articolo 9) permette ai debitori di chiedere fino all’udienza per l’omologa, la concessione di un termine, non superiore a novanta giorni per presentare un nuovo piano e una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione. Si tratta di una novità assoluta nel panorama concorsuale, poiché la normativa ordinaria permette solo di modificare (e non di sostituire) i piani fino a quindici giorni prima dell’approvazione dei creditori.
Novanta giorni sono un lasso di tempo in teoria tecnicamente ragionevoli, ma che si scontra con l’incertezza che affligge in questo periodo la capacità previsiva e la conseguente attività di attestazione dei piani da presentare.
Il giudizio di fattibilità
Poiché l’andamento macroeconomico incide sui piani, l’incertezza è destinata a impattare sulle attestazioni di fattibilità. Minore in via teorica è l’effetto sulla veridicità, poiché la base dati non dovrebbe variare e, se nella base dati emerge un tema valutativo (sia in logica liquidatoria che in continuità), è comunque un problema di fattibilità.
Secondo i Principi di attestazione dei piani di risanamento, approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nel 2015 (paragrafo 6.7.1) il giudizio di fattibilità «si sostanzia in una valutazione prognostica circa la realizzabilità dei risultati attesi riportati nel piano in ragione dei dati e delle informazioni disponibili al momento del rilascio dell’attestazione». La verifica dei dati prospettici è supportata anche dal principio Isae 3400 (The Examination of Prospective Financial Information) emesso dall’Ifac , che suddivide i dati previsionali in base al grado di oggettività e di incertezza degli elementi prospettici, distinguendoli tra forecasts, ossia previsioni e projection e cioè previsione ipotetica. Per “previsione” si intende un dato relativo a eventi futuri che il management si aspetta si verificheranno o ad azioni che il management medesimo intende intraprendere nel momento in cui i dati previsionali vengono elaborati. Il principio Isae 3400 individua la “previsione” come un dato prospettico condizionato da elementi ragionevolmente oggettivi o fondato sugli eventi futuri più probabili. Le “proiezioni” sono, invece, dati previsionali elaborati sulla base di assunzioni ipotetiche, relativi ad eventi futuri e ad azioni del management che non necessariamente si verificheranno.
Allungare la durata
La giurisprudenza e la prassi dei Tribunali hanno negli anni spinto il concetto di fattibilità molto più verso quello di forecast che di provision, richiedendosi quasi che la fattibilità sia attestata non in termini probabilistici ma in chiave di quasi certezza. Nell’attuale momento di incertezza occorre allora recuperare il concetto di fattibilità come ragionevole previsione, anche perché è ragionevole ritenere che gli effetti della crisi, per quanto rilevanti, saranno comunque nel tempo superati.
Nel dibattito sul giudizio di fattibilità causato dalle incertezza legate all’emergenza sanitaria, è stata avanzata l’idea di una sorta di “giudizio light” di fattibilità, ritenendosi preferibile dare alle imprese colpite da crisi da Covid-19 la possibilità di un risanamento incerto, anziché dichiarare un fallimento immediato. Allo scopo la soluzione più ragionevole è allungare l’orizzonte temporale dei piani in modo da ipotizzare la futura normalizzazione delle condizioni macroeconomiche e di settore.
Di prassi, vengono considerati piani di 4-5 anni ritenendo che il livello di incertezza cresca in proporzione all’allungarsi delle previsioni verso il futuro. In questo contesto eccezionale, non è invece irragionevole ipotizzare, nel medio termine, una riduzione dell’incertezza. Accettare piani con una durata di 8/9 anni potrebbe quindi consentire di formulare previsioni che superino l’incertezza del breve periodo, senza alterare il quadro di riferimento: un piano, per essere attestabile deve essere fattibile e l’azienda che lo presenta deve essere risanabile, altrimenti si tratterebbe di un inutile dilatorio accanimento terapeutico a danno dei creditori.
In questo momento ipotizzare piani più lunghi del consueto può quindi contemperare la necessità di tutela dei creditori e le ragioni di sistema, al fine di consentire il risanamento di quante più imprese possibile.
Cristina Odorizzi, Michele Brusaterra
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