Imposte

Liquidazioni Iva, effetto anticipo

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di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

Sono disponibili sul sito internet dell’agenzia delle Entrate la bozza del modello e delle istruzioni per la comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva, il cui primo invio è previsto entro il 31 maggio 2017.

Si tratta dell’adempimento introdotto dall’articolo 21 bis del Dl 78/2010, modificato dal Dl 193/2016, in base al quale entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre (con esclusione del secondo trimestre la cui scadenza è prevista per il 16 settembre), si devono comunicare telematicamente i dati relativi alle liquidazioni eseguite nel trimestre precedente. Questo adempimento si accompagna all’obbligo della trasmissione telematica dei dati relativi alle fatture emesse e di acquisto registrate.

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi Iva con la sola esclusione dei contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, come ad esempio coloro che fanno solo operazioni esenti. Questi soggetti perdono l’esonero dal periodo in cui effettuano una operazione imponibile (come il reverse charge).

Come precisato nelle istruzioni, i dati da comunicare sono quelli relativi alle liquidazioni periodiche, sia mensili che trimestrali, sia se emerge un debito sia se risulta un credito. Le istruzioni non precisano se sussiste l’obbligo nel trimestre in cui non sono state effettuate operazioni.

Il modello si compone di frontespizio e quadro VP. Nel frontespizio vanno indicati l’anno cui la comunicazione si riferisce, la partita Iva del contribuente, il codice fiscale del soggetto che eventualmente presenta la comunicazione per suo conto e i dati relativi all’impegno alla trasmissione telematica. Sono, inoltre, presenti alcune sezioni per coloro che applicano il regime dell’Iva di gruppo.

Il quadro VP contiene invece i dati relativi alla liquidazione (ammontare operazioni attive e passive, Iva esigibile, Iva detratta, Iva dovuta o a credito, debiti o crediti del periodo precedente, versamenti auto Ue, crediti di imposta, interessi trimestrali, acconti e Iva da versare) e deve invece essere compilato per ogni liquidazione periodica. Ne consegue che:

contribuenti che effettuano la liquidazione mensile, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre (ad esempio, un modulo VP per gennaio, un altro per febbraio e ancora uno per marzo). Si procede con l’invio di un unico file con tre moduli;

contribuenti che effettuano la liquidazione trimestrale, devono invece compilare un unico modulo VP per l’intero trimestre.

I contribuenti che adottano contabilità separate, soggette a periodicità diverse, devono presentare la comunicazione con moduli distinti con riferimento alle rispettive liquidazioni. Quindi, ad esempio, nel caso di esercizio di una attività con Iva mensile e l’altra con Iva trimestrale, dovranno essere presentati quattro moduli VP, tre per l’attività soggetta a liquidazione mensile e uno con riferimento all’attività soggetta a liquidazione trimestrale.

Il modello va trasmesso esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Le istruzioni precisano che qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

La proroga prevista dal comma 14-ter del decreto Milleproroghe (Dl 244/2016), che prevede l’invio dei dati delle fatture con cadenza semestrale per il solo primo anno di applicazione, riguarda solo l’invio dei dati delle fatture dell’articolo 21 del Dl 78/2010 e non anche quello delle liquidazioni. Lo spostamento del termine ha poco significato tenuto conto che nella comunicazione delle liquidazioni si deve riportare anche l’ammontare delle operazioni. A seguito dell’invio, nell’area riservata del sito delle Entrate è possibile reperire la ricevuta di avvenuta trasmissione.

Il modello Iva per la comunicazione delle liquidazioni periodiche - Bozza del 21 marzo

Istruzioni per la compilazione delle comunicazioni periodiche Iva - Bozza del 21 marzo

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