Controlli e liti

Liti fiscali, videoudienza al debutto ma restano anche le altre procedure

La videoudienza tributaria apre i battenti alla Ctp di Palermo

di Ivan Cimmarusti

La videoudienza tributaria apre i battenti alla Ctp di Palermo. Una procedura - «portata a termine in modo ottimale», conferma il presidente della VI sezione Giuseppe Fichera - che però non esclude la possibilità di svolgere altre forme di trattazione.

Il decreto Mef varato l’11 novembre scorso ha dato definitivo impulso all’udienza da remoto, con la possibilità alle parti di collegarsi ai sistemi informatici delle commissioni. Parallelamente, però, non sono state escluse le altre forme svolgimento delle cause. Di fatto le Ct italiane stanno seguendo quattro diverse vie per assicurare un corretto svolgimento della giurisdizione fiscale: udienza da remoto, udienza pubblica con ingresso scaglionato, trattazione scritta o rinvio a data post emergenziale. Ma andiamo per gradi.

Il caso di Palermo non è isolato. Altre Commissioni tributarie stanno fissando udienze da remoto utilizzando il software informatico Skype for Business, che sfrutta spazi di memoria collocati all’interno del sistema informativo della fiscalità (Sif) del ministero dell’Economia. C’è da dire che in alcuni casi ancora si lamentano problematiche, ma che sono in corso di risoluzione.

A poco meno di due settimane dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto, dunque, la videoudienza sembra abbia superato le incertezze iniziali dovute alla carenza dell’infrastruttura informatica.

Resta salva la possibilità - «ove le condizioni sanitarie locali lo consentano» precisano le linee guida del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt) – di fissare udienze pubbliche con ingresso scaglionato nelle commissioni.

L’articolo 27 del Dl Ristori, infatti, non esclude la possibilità di continuare a celebrare le udienze «in presenza», nei soli casi in cui sia comunque possibile assicurare il divieto di assembramento e ci siano delle precise disposizioni interne volte a regolare l’accesso negli uffici giudiziari. Si tratta, in particolare, di «misure utili, proporzionate ed idonee ad evitare forme di assembramento, come la chiamata delle cause ad orario, al fine di regolarne la trattazione, nell’eventualità in cui la stessa si possa svolgere in presenza».

Resta ovviamente salva una terza via, quella più volte contestata da commercialisti e avvocati: la trattazione «documentale». Nei casi in cui non sia possibile avviare l’udienza da remoto né svolgere quella orale, il giudice applicherà il comma secondo dell’articolo 27 del Dl Ristori che prevede la discussione scritta. Si tratta, come ampiamente detto, di una eventualità che potrà essere applicata solo ed esclusivamente per questa fase emergenziale.

Infine alcune Ct – in determinate condizioni – non escludono il rinvio della causa a data post emergenziale. Così, ad esempio, sta facendo la Commissioni tributarie regionale della Lombardia che ha rinviato a nuovo ruolo la trattazione prevista per il 2 dicembre «non risultando assicurato il calendario giornaliero di comunicazione audiovisiva da remoto per la discussione in pubblica udienza, o per l’audizione in seduta camerale partecipata».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©