Lo split payment «esclude» l’Iva per cassa
Richiamata la disposizione ex articolo 2, lettera d, del decreto ministeriale 11 ottobre 2012, che esclude dalla liquidazione dell'Iva per cassa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte allo Stato e agli altri enti di cui all'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del Dpr 633/1972, si ritiene che il contribuente, emettendo dal primo luglio 2017 solo fatture nei confronti degli enti soggetti alla scissione dei pagamenti (a norma dell'articolo 1 del Dl 50/2017), non possa utilizzare da tale data il “regime Iva per cassa”. Infatti, il meccanismo dello split payment, escludendo l'incasso – da parte del fornitore di beni e servizi – dell'Iva esposta in fattura, con la dicitura “scissione dei pagamenti”, non genera per il cedente/ prestatore un'imposta da liquidare e da versare all'Erario.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5