Imposte

Massofisioterapisti a «doppia velocità» fiscale in base ai requisiti

Consulenza 8 delle Entrate: richiesti requisiti differenti per la detrazione delle spese e per l’esenzione Iva

Prestazioni dei massofisioterapisti a “doppia velocità” fiscale: se rese da soggetti iscritti nei nuovi “albi speciali ad esaurimento” le relative spese sono detraibili a fini Irpef anche senza prescrizione medica, ma l’esenzione Iva è applicabile solo dai massofisioterapisti con titolo di formazione triennale anteriore al 17 marzo 1999.

Così l’articolata risposta 8 dell’agenzia delle Entrate resa nell’ambito della consulenza giuridica, che scioglie la riserva formulata nella risposta alla interrogazione parlamentare 5-02592 il 25 luglio 2019. In quella sede il Mef aveva chiarito che la distinzione tra massofisioterapisti con diploma conseguito, rispettivamente, entro o dopo il 17 marzo 1999, che portava a ritenere detraibili solo le prestazioni dei primi, si fonda sulla possibilità di riconoscere, o meno, la natura sanitaria della prestazione, in base al complesso sistema di equipollenze dei vari titoli abilitanti. Veniva, però, annunciato che era stato richiesto un parere del ministero della Salute, sulla base del quale sarebbe stato possibile un ripensamento.

Nel commentare quella risposta era stato notato che la legge 145/2018 (cosiddetta norma “todos caballeros”) contiene una maxisanatoria dell’abusivismo sanitario attraverso la creazione di elenchi speciali a esaurimento da istituire con decreto ministeriale del ministero della Salute. Puntualmente quest’ultimo ha ricordato, infatti, che le prestazioni del massofisioterapista iscritto negli elenchi speciali a esaurimento di cui al Dm del 9 agosto 2019 sono da considerarsi di carattere sanitario. L’Agenzia ne trae la conclusione che siano pienamente detraibili le prestazioni erogate dal massofisioterapista iscritto nell’elenco speciale (a cui ci si può iscrivere nel termine prorogato al 30 giugno 2020), ma solo quelle rese a partire dalla data di iscrizione all’elenco speciale e a condizione che in fattura sia attestata tale iscrizione. Ai fini Iva, invece, l’Agenzia conferma la risoluzione 96/2012 che ammette all’esenzione solo i diplomati ante 17 marzo 1999, per i quali vale l’equipollenza con il titolo (questo sì sanitario) di fisioterapista, mentre ritiene soggetta a Iva le prestazioni di chi si è diplomato dopo.

Soluzione opinabile per due ragioni: sul piano letterale, tra le arti sanitarie soggette a vigilanza (articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie) sono inclusi i massaggiatori, tra cui rientrano i massofisioterapisti giacché la abrogata legge 403/1971 parlava di «professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista». Sul piano sistematico, la corte di Giustizia Ue (sentenza C-597/17) ha chiarito che la normativa comunitaria Iva non impone che la professione sanitaria esente sia necessariamente regolamentata dalla normativa interna, in quanto non si può escludere, in via generale e assoluta, che chi svolge le relative prestazioni disponga di adeguata qualifica ove abbia seguito una formazione proposta da istituti di insegnamento riconosciuti da detto Stato membro.


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