Mediazione, avvio non perentorio
Il termine per l’avvio del procedimento di
Sono le conclusioni cui giunge con una interessante sentenza del 24 maggio 2017 la Corte di appello di Milano (Prima sezione civile, presidente Santosuosso, relatore Fiecconi), la prima che risulta essere stata resa in appello sulla dibattuta questione di diritto circa la natura del termine per l’avvio della mediazione.
In prime cure con la sentenza n. 156 del 21 gennaio 2016 il Tribunale di Monza aveva dichiarato improcedibile l’opposizione al decreto ingiuntivo per il tardivo inizio della mediazione. La lite nasceva da un decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla banca nei confronti del fideiussore di una società in accomandita semplice il quale proponendo l’opposizione aveva agito per la revoca del provvedimento disconoscendo la sottoscrizione apposta sulla garanzia. Tuttavia, la causa non era stata istruita e si era conclusa con un rigetto dell’opposizione (e con la definitività del decreto ingiuntivo) in quanto il fideiussore aveva avviato la mediazione obbligatoria oltre il termine dei quindici giorni indicato dal giudice nell’ordinanza di rinvio.
Infatti il procedimento pur espletato (con esito negativo) non veniva ritenuto sufficiente ai fini dell’esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità ex lege in quanto il giudice di prime cure aveva ritenuto che la natura ordinatoria del termine avrebbe imposto alla parte di richiedere – nel medesimo termine - quanto meno la proroga dello stesso.
Di diverso avviso è la Corte di appello meneghina - che si era già pronunciata con una ordinanza istruttoria del 28 giugno 2016 – la quale non solo non aderisce alla tesi della perentorietà del termine sostenuta da alcuni Tribunali ( Firenze, con provedimento del 9 giugno 2015, e Napoli Nord, il 14 marzo 2016), ma chiarisce che la natura ordinatoria del termine - nel caso del corretto esperimento della mediazione - non può incidere sulla procedibilità della domanda; al riguardo parte della giurisprudenza di primo grado afferma che il termine non abbia natura processuale, ma sostanziale o, comunque, meramente procedimentale (Tribunale Firenze, 17 giugno 2015; Tribunale Roma, 14 luglio 2016; Tribunale Milano, 27 settembre 2016; Tribunale Taranto, 27 febbraio 2017).
Anche la Corte milanese precisa che il termine in questione non costituisce un termine processuale. Per cui la mancata osservanza di un termine finalizzato a regolare un procedimento alternativo a quello giurisdizionale, non può avere effetti processuali regolati da norme riferibili solo al procedimento ordinario «e, tanto meno, essere interpretata alla stregua di un mancato avveramento di una condizione di procedibilità dell’azione, con definitiva compressione del diritto d’azione costituzionalmente protetto».
Una diversa lettura, «aprirebbe un vulnus nella stessa legge di mediazione di derivazione comunitaria» la quale pur prevista quale condizione di procedibilità preventiva in talune liti, «rimane pur sempre una disciplina orientata a incentivare soluzioni delle controversie pacifiche e alternative alla giurisdizione, senza eccessiva compromissione del diritto di agire, il quale non potrebbe essere impedito frapponendo ulteriori ostacoli temporali o decadenze processuali incompatibili con il principio del giusto processo e con il diritto di libero accesso alla giustizia, di matrice costituzionale e convenzionale (articolo 24 della Costituzione e articolo 6 della Convenzione del diritti dell’uomo)».