Medicina estetica, gli effetti della differenza tra finalità cosmetica e terapeutica
In assenza di finalità terapeutiche che risultino da attestazione medica si applica l’Iva al 22%
Si ritiene che le prestazioni di medicina estetica, che non hanno una finalità terapeutica ma solo cosmetica, debbano essere documentate con fattura elettronica. Coerentemente, i relativi dati non devono essere trasmessi al sistema tessera sanitaria. L'articolo 4-ter, comma 1, del Dl 145/2023 stabilisce che l’esenzione Iva, prevista dall’articolo 10, comma 1, numero 18 del decreto Iva «si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie...