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Medicina estetica, gli effetti della differenza tra finalità cosmetica e terapeutica

In assenza di finalità terapeutiche che risultino da attestazione medica si applica l’Iva al 22%

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di Giorgio Confente

La domanda

Un medico esercente attività professionale di dietologo emette fatture sanitarie esenti ai sensi dell’articolo 10 in maniera cartacea inviandole al sistema tessera sanitaria (Sts). Inoltre lo stesso professionista effettua anche prestazioni di medicina estetica ambulatoriali effettuando prestazioni come punture di filler alle labbra oltre ad altre prestazioni similari non rientranti nel campo della chirurgia estetica. Finora il consulente del medico ha consigliato di emettere le fatture di medicina estetica con Iva al 22% mentre le fatture per l’attività di dietologo esenti ex articolo 10. Lo stesso consulente ha consigliato al medico di emettere fatture cartacee per entrambe le tipologie di prestazioni inviando al Sts solo quelle per l’attività di dietologo emesse ai sensi dell’articolo 10 con codice tipologia di spesa SP, escludendo quindi quelle di medicina estetica. Le fatture cartacee di medicina estetica non sarebbero dovute essere inviate anche quelle al Sts con codice IC? Oppure ritenete che avrebbe dovuto emettere per la medicina estetica fatture in Iva al 22% ma in maniera elettronica non dovendo per questo inviarle al Sts?
D. R. - Pisa

Si ritiene che le prestazioni di medicina estetica, che non hanno una finalità terapeutica ma solo cosmetica, debbano essere documentate con fattura elettronica. Coerentemente, i relativi dati non devono essere trasmessi al sistema tessera sanitaria. L'articolo 4-ter, comma 1, del Dl 145/2023 stabilisce che l’esenzione Iva, prevista dall’articolo 10, comma 1, numero 18 del decreto Iva «si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie...