Imposte

Meno Iva sulle «stabili»

immagine non disponibile

di Maurizio Bancalari e Pierpaolo Maspes

Si riducono i casi in cui la stabile organizzazione deve pagare l’Iva. È quanto prevede l’agenzia delle Entrate rispondendo a un interpello.

Un tema che si è spesso posto in materia di Iva attiene al ruolo della stabile organizzazione italiana di un soggetto residente all’estero con riferimento alla corretta individuazione del debitore dell’imposta.

Prima e dopo il 2010

Prima del 2010 la presenza in Italia di una stabile organizzazione di un soggetto estero comportava una sorta di forza di attrazione: per le operazioni poste in essere da tale soggetto territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia la stabile organizzazione era debitrice dell’imposta anche se non interveniva nell’operazione. Dal 2010, in base alle disposizioni del cosiddetto “Vat package” e segnatamente all’articolo 192-bis della direttiva 2006/112/Ce, la forza di attrazione della stabile organizzazione è stata molto mitigata: a seguito delle modifiche alla normativa comunitaria, la stabile organizzazione è debitore dell’Iva solo se “partecipa” all’effettuazione dell’operazione. Se la stabile organizzazione “non partecipa” e l’acquirente è un soggetto passivo stabilito in Italia, quest’ultimo sarà quindi tenuto ad assolvere l’Iva tramite il reverse charge. D’altra parte, deve essere stata la considerazione del legislatore comunitario, come potrebbe una stabile organizzazione fatturare un’operazione di cui magari non è neppure a conoscenza?

Significato di partecipazione

Tuttavia, cosa sia da intendere come “partecipazione” non è affatto pacifico, come è dimostrato da un intervento interpretativo effettuato a livello comunitario in via normativa. Tale intervento, contenuto nell’articolo 53 del regolamento 282/2011, sembra, almeno prima facie, dare una lettura abbastanza ampia del concetto di “partecipazione”, che sembrerebbe in armonia con l’interrogativo di cui sopra: la stabile organizzazione sembrerebbe tenuta a fatturare tutte le operazioni di cui sia a conoscenza, anche se concluse direttamente dalla casa madre, tranne quelle in cui la sua partecipazione sia limitata ad aspetti di supporto amministrativo.

Nel senso che basti un intervento, anche minimo, della stabile organizzazione per considerare la stessa come “partecipante” all’operazione pare deporre anche la prima circolare sistematica emanata dall’agenzia delle Entrate a commento delle disposizioni di attuazione del Vat Package, ovvero la circolare 37/E del 2011. In base ai chiarimenti contenuti nella circolare, «deve escludersi che la stabile organizzazione partecipi all’effettuazione del servizio quando in nessun modo il cedente o prestatore utilizzi le risorse tecniche o umane della stabile organizzazione in Italia per l’esecuzione della cessione o della prestazione in considerazione»: il che, appunto, sembra valere a dire che qualsiasi intervento della stabile organizzazione, anche di rilevanza marginale (purché, come detto, non limitato a meri aspetti di supporto amministrativo, la cui rilevanza è specificamente esclusa dall’articolo 53, paragrafo 2, secondo cpv., sopra richiamato), comporterebbe che la stessa debba essere considerata debitore dell’Iva.

Il chiarimento Ue

Successivamente, peraltro, l’amministrazione finanziaria italiana ha interessato la Commissione europea sulla portata dell’ articolo 192-bis. In merito al significato di tale disposizione, la Commissione ha affermato nel Working Paper n. 791 del 2014 (e, ha ribadito, nel successivo Working Paper n. 857/2015) che una stabile organizzazione partecipa all’operazione se i mezzi umani e tecnici della stabile organizzazione sono stati effettivamente utilizzati nel caso concreto al fine di fornire (prima o durante l’esecuzione) un supporto in merito al completamento dell’operazione.

La posizione delle Entrate

Tenendo conto di tali chiarimenti, in un recente intervento reso a seguito di un’istanza di interpello (non pubblicato), l’agenzia delle Entrate è tornata sul tema, chiarendo che – perché si possa ritenere che la stabile organizzazione in Italia di un soggetto estero partecipi a un’operazione – il coinvolgimento di tale stabile organizzazione deve riguardare «una parte essenziale» dell’operazione in questione. La misura di tale coinvolgimento, ha precisato l’agenzia delle Entrate, dovrà essere valutata operazione per operazione.

Risulta quindi ulteriormente circoscritta la forza di attrazione della stabile organizzazione e ci si allontana così ulteriormente dal quadro vigente prima dell’adozione delle disposizioni del Vat Package. Infatti, mentre prima di tali disposizioni la stabile organizzazione era di fatto sempre considerata il debitore dell’Iva, ora – in base agli ultimi chiarimenti dell’agenzia delle Entrate – solo un intervento qualificato della stabile organizzazione farà sì che questa possa ritenersi coinvolta nell’operazione. In mancanza di tale qualificato coinvolgimento, l’acquirente soggetto passivo Iva dovrà dunque assolvere l’imposta tramite il reverse charge.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©