Adempimenti

Mini-Ires, l’incremento del patrimonio prescinde dalle cause che l’hanno generato

di Pasquale Murgo

Il meccanismo applicativo della mini-Ires introdotto dal Dl 34/2019 (che sostituisce la precedente misura prevista nell’articolo 1, commi da 28 a 34, del Dl 145/2018) prevede che l’utile accantonato a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, sia agevolabile a condizione che vi sia un corrispondente incremento di patrimonio netto di periodo a prescindere da ogni valutazione in merito alle cause che hanno determinato tale movimentazione.
In tal senso, l’articolo 2 del Dl 34/2019 (cosiddetto decreto crescita) introduce a decorrere dal periodo di imposta 2019, e già con riferimento agli utili del 2018 accantonati a riserva, una misura di agevolazione finalizzata a tassare in misura ridotta (22,5% per il 2019, 21,5% per il 2020; 21% per il 2021, 20,5% dal 2022) la quota di reddito imponibile fiscale di periodo, corrispondente all’ammontare degli utili di esercizio accantonati a riserve, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto del periodo di riferimento rispetto al 2018.
Dal punto di visto soggettivo, ed a differenza dell’Ace, la disposizione risulta applicabile a tutte le società ed enti di cui all’articolo 73 del Tuir (risultano quindi inclusi anche gli enti di cui alla lettera c) e tutti i soggetti non residenti) e come previsto al comma 6 dell’articolo 2, anche agli imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Dal punto di vista oggettivo, come anticipato, l’agevolazione si applica a condizione che:

vi sia un utile accantonato a riserva diversa da quelle di utili non disponibili (dovrebbero considerarsi indisponibili tutte quelle riserve formate con utili non effettivamente realizzati in quanto derivanti da operazioni di valutazione);

vi sia un incremento patrimoniale di periodo determinato come differenza tra: 1) il patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio del periodo di imposta di riferimento, al netto dell’utile o perdita di periodo e degli utili accantonati a riserva già agevolati; 2) il patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio del 2018 al netto dell’utile o perdita di periodo.

L’agevolazione, quindi, si applica direttamente sulla quota parte di utili accantonati a riserva (e non su di un rendimento/retribuzione nozionale del nuovo capitale proprio) con la conseguenza che gli eventuali conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti, a differenza dell’Ace, non sono direttamente agevolati ma influiranno ai fini del calcolo dell’incremento patrimoniale di periodo.

Da questo punto di vista, la movimentazione del patrimonio netto di periodo, potrà essere influenzata da vari fattori e sarà sempre determinata per” masse” con un meccanismo di tipo forfettario che prescinderà da valutazioni sulle cause che hanno determinato tale scostamento.

In tal senso, eventuali riduzioni del patrimonio netto di periodo ad esempio determinate da una riserva negativa di cash flow hedge per i derivati (sempre che nel decreto da emanare ai sensi del comma 6 non si disponga diversamente) potranno influenzare negativamente il calcolo dell’incremento patrimoniale e determinare l’inapplicabilità di periodo dell’agevolazione. Sul punto, in attesa dei necessari chiarimenti, la relazione al Dl 34/2019, afferma che l’eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di patrimonio netto potrà comunque divenire potenzialmente “agevolabile” negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto.

In conclusione, al verificarsi di tutte le condizioni stabilite dalla disposizione il reddito di impresa dichiarato dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1 del Tuir (da segnalare che per le società e agli enti di cui alle lettere a, b, del citato articolo 73 il reddito imponibile fiscale è considerato reddito di impresa da qualsiasi fonte provenga) sarà assoggettato, per la parte corrispondente agli utili “agevolati”, ad una tassazione del 22,5% per il 2019.
Qualora la quota di utili accantonati a riserva agevolabili risulterà eccedente rispetto all’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato di periodo, sarà possibile, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, riportare in avanti tale quota in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dall’esercizio successivo.
Anche in tal caso dovrà essere precisato se gli utili eccedenti riportati in avanti dovranno comunque partecipare al test di capienza patrimoniale di periodo o se potranno ritenere già superata tale condizione in virtù del calcolo dell’anno precedente.

Decreto crescita - Dl 34 del 30 aprile 2019

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