Modello Cupe, rilascio entro il 16 marzo
L’obbligo scatta solo in caso di utili distribuiti e non assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva
Entro giovedì 16 marzo, solo per i soggetti che hanno corrisposto ai singoli percipienti gli utili prodotti sino al periodo di imposta 2017 e corrisposti nel corso del 2022, scade il termine per il rilascio del modello Cupe (certificazione degli utili e dei proventi equiparati).
Tale modello, infatti, deve essere rilasciato esclusivamente in caso di utili distribuiti e non assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva. La normativa, sulla tassazione dei dividendi, infatti, ha subito a far data dal 2018 una importante riforma rimando però in vigore un regime transitorio. Va, inoltre, evidenziato che il modello Cupe:
• non va inviato all’agenzia delle Entrate;
• può essere rilasciato, oltre che in forma cartacea, anche in formato elettronico purché sia garantita al percettore la possibilità di riceverlo, di averlo a disposizione e di stamparlo per i successivi adempimenti come, per esempio, la dichiarazione dei redditi.
Tassazione degli utili: la riforma dal 2018
Gli utili corrisposti da società residenti al socio persona fisica che non detiene la partecipazione in regime d’impresa sono tassati in misura e in modalità diversa a seconda del periodo in cui gli utili stessi sono stati prodotti dalla società e dal tipo di partecipazione detenuta, qualificata o non qualificata; quest’ ultima distinzione assume valore solo per gli utili prodotti dalla società fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
A partire dagli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, infatti, per effetto della riforma introdotta dal legislatore, la tassazione viene equiparata in capo ai soci e, quindi, la suddivisione tra partecipazione qualificata e non qualificata non risulta più avere importanza.
Entrambe le fattispecie sono assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta del 26%, e non vanno pertanto certificate con il modello Cupe, né riportate nel modello 770.
I dividendi non confluiscono neppure nella dichiarazione dei redditi della persona fisica, essendo tassati a titolo definitivo.
Il regime transitorio
Nel cambiamento di regime di tassazione il legislatore ha, tuttavia, introdotto una fase transitoria per i dividendi realizzati fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017. Viene stabilito, infatti, che si mantiene la previgente tassazione, solo se tali dividendi, realizzati dalla società fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, vengono comunque distribuiti dal primo gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022.
Va, inoltre, evidenziato che le Entrate con il principio di diritto 3/2022 hanno chiarito che il predetto regime transitorio «si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva».
La normativa ante-riforma prevede che i dividendi percepiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’impresa, in relazione a partecipazioni qualificate, concorrono alla formazione del reddito complessivo del percettore:
• per il 40%, se gli utili sono stati prodotti fino al 2007;
• per il 49,72%, per gli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
• aumentata al 58,14%, per gli utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
L’indicazione nel quadro SK del modello 770/2023
I dati inseriti nel modello Cupe, soggetti a ritenuta d’acconto, dovranno anche essere riportati nel quadro SK del modello 770/2023; in tale quadro, infatti, devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell’anno 2022, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.