Modello F24 incompleto: risponde la banca (se non avverte il cliente)
Se il modello F24 affidato alla banca è incompleto e viene scartato, l’istituto deve informare senza indugio il cliente o paga i danni. Lo afferma la Cassazione (ordinanza 20640/2019 del 31 luglio scorso). Il modello di versamento affidato alla banca mancava del codice ufficio e del codice atto, senza i quali non era stato possibile procedere all’addebito in conto corrente. Secondo l’istituto era stato fatto – invano – un tentativo di comunicazione telefonica con la cliente. Poi la contribuente aveva avuto notizia del mancato addebito solo con l’estratto conto trimestrale. Ricevuta la cartella esattoriale, la cliente (che, evidentemente, non aveva fatto il ravvedimento operoso) ha citato in giudizio la banca per responsabilità contrattuale.
Il giudice di pace prima e il tribunale poi hanno stigmatizzato la negligenza della contribuente nella compilazione dell’F24. Di diverso avviso la Cassazione, secondo la quale, per giurisprudenza consolidata, al mandatario è richiesto non solo il diligente compimento degli atti per i quali il mandato è stato conferito, ma anche di quelli preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, siano il necessario complemento. Inoltre, il mandatario ha il dovere di informare tempestivamente il mandante dell’eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all’esatto espletamento dell’incarico (articolo 1710 del Codice civile). Da cui consegue la responsabilità dell’istituto.
La Corte rinvia al giudice di merito il compito di stabilire quali pregiudizi siano stati determinati dal ritardo fra il momento di accertata impossibilità del versamento e la data di effettiva comunicazione scritta alla cliente. Il danno di cui è responsabile l’istituto di credito, pertanto, non riguarderebbe il tributo non pagato (che è onere proprio della contribuente) e nemmeno l’intera sanzione, ma solo quella quota di essa che sarebbe stata pagata se – ricevuta tempestiva notizia del mancato addebito – la cliente avesse fatto il ravvedimento operoso.
Da notare che, se in qualche modo la banca avesse potuto assolvere al pagamento, la sanzione sarebbe stata molto inferiore (se non nulla). Infatti, l’errata indicazione in F24 del codice tributo non provoca effetti pregiudizievoli, trattandosi di un errore puramente formale (Cassazione, 22692/2013), e la stessa Agenzia consente di correggere il modello con un’istanza (risoluzione 73/E/2000). Secondo la Ctr Puglia (decisione 23/5/2011) persino l’errore sul codice fiscale può essere emendato in giudizio con adeguata dimostrazione, comportando per l’ufficio l’onere di attribuire correttamente il versamento errato.