Imposte

Money transfer, cancellata l’imposta (inattuata): restano le trattenute

Il Ddl di Bilancio cancella il prelievo per incompatibilità comunitaria. L’importo trattenuto dalle agenzie è destinato a restare contabilizzato nei debiti fino al momento in cui sarà maturata la prescrizione

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di Marco Piazza e Stefano Sirocchi

Arriva finalmente l’abrogazione dell’imposta sull’invio di denaro all’estero effettuato mediante istituti di pagamento, almeno secondo quanto previsto nella bozza del disegno di legge di Bilancio 2021. Con la conseguenza che gli operatori che l’hanno trattenuta sono tenuti a restituirla ai propri clienti e in contabilità dovranno stornare il relativo debito verso l’Erario iscrivendo tali somme in un conto acceso nei confronti dei clienti beneficiari.

Da un punto di vista patrimoniale, i money transfer che nel bilancio 2019 hanno rilevato un accantonamento e relativo fondo per passività eventuali, dovranno chiuderlo con una rettifica, ossia mediante la registrazione di una componente di ricavo di pari importo.
Il tributo è stato introdotto dall’articolo 25-novies del Dl 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge 136/2018, e prevede che dal primo gennaio 2019 gli Istituti di pagamento trattengano e versino all’Erario l’1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata dai clienti per i trasferimenti di denaro verso Paesi extracomunitari, con l’esclusione delle transazioni con importo inferiore a 10 euro o di natura commerciale.

Il tributo era in contrasto con il principio comunitario della libera circolazione dei capitali, sancito dall’articolo 63 del Tfue, che al paragrafo 1, vieta «tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi» (vedere Il Sole 24 Ore del 10 gennaio 2019).

Inoltre, la norma non precisava come calcolare, riscuotere e versare l’imposta. Questioni a cui avrebbe dovuto porre rimedio un decreto attuativo che però non è mai stato emanato, nonostante fosse atteso nel termine ordinatorio di sessanta giorni, ovvero entro il 17 febbraio 2019; decreto che non è mai stato emanato.

Ora lo schema di legge di bilancio per il 2021 prevede l’abrogazione della norma a causa, come precisato dalla relazione illustrativa, della sua non conformità al diritto dell’Unione europea.

Resta il problema che la tecnica normativa utilizzata dal legislatore («a decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituita un’imposta sui trasferimenti di denaro», secondo il comma 1, articolo 25-novies, Dl 119/2018) ha indotto alcuni operatori a trattenere l’imposta a prescindere dai decreti attuativi, quantomeno nei primi mesi di applicazione, senza peraltro averla potuta versare all’erario in mancanza di idonee procedure. È improbabile, dato il tipo di clientela delle agenzie di money transfer che esse riescano a restituire il prelievo indebito agli interessati, a mano che non siano essi stessi a chiedere la restituzione. È quindi presumibile che l’importo trattenuto sia destinato a restare contabilizzato nei debiti fino al momento in cui sarà maturata la prescrizione, a meno che in sede di approvazione definitiva della legge non venga disposta l'irrepetibilità delle somme trattenute.

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