Necessaria la comunicazione alla Asl se per rifare il bagno ci sono più imprese
Ai fini della detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), occorre inviare una raccomandata, con ricevuta di ritorno, sempre preventivamente all’inizio dei lavori, alla Asl competente per territorio sulla base del luogo in cui è sito il fabbricato, nella quale il contribuente dovrà specificare le seguenti informazioni: ubicazione lavori; dati del committente; natura delle opere oggetto dell’intervento; data di inizio dei lavori; impresa esecutrice delle opere; assunzione di responsabilità dell’impresa sul rispetto delle regole di sicurezza e di contribuzione. La raccomandata non è comunque necessaria nel caso in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza sui cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl (Dlgs 81/2008). In particolare, ai sensi dell’articolo 99 del decreto legislativo 81/2008, la comunicazione preventiva all’inizio dei lavori non è necessaria qualora si tratta di cantiere per lavori che non superano i 200 uomini/giorni in presenza di un’unica impresa, mentre è sempre necessaria in presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere, come nel caso di specie in cui, oltre all’impresa edile, è presente l’idraulico, il pavimentista e l’elettricista. Il responsabile dei lavori è una figura incaricata dal committente per farne le veci su aspetti tecnici-professionali inerenti la sicurezza in cantiere. La nomina del responsabile dei lavori, che spetta al committente, non è obbligatoria (articolo 89, comma 1, lettera c, decreto legislativo 81/2008). È opportuno comunque nominare il responsabile dei lavori se il committente non ha le capacità professionali per rispettare tutti gli obblighi a lui imposti dalla normativa.
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