L'esperto rispondeAdempimenti

Necessaria la comunicazione alla Asl se per rifare il bagno ci sono più imprese

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di Marco Zandonà

La domanda

Per il rifacimento completo del bagno della mia abitazione non sono necessarie autorizzazioni comunali. Dovrò avvalermi di più artigiani (impresa edile, idraulico, pavimentista ed elettricista) che non opereranno in concomitanza. Per questo piccolo lavoro devo fare la segnalazione alla Asl? Se comunque devo fare la segnalazione, per evitare ulteriori spese, posso indicare il proprietario responsabile dei lavori?

Ai fini della detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), occorre inviare una raccomandata, con ricevuta di ritorno, sempre preventivamente all’inizio dei lavori, alla Asl competente per territorio sulla base del luogo in cui è sito il fabbricato, nella quale il contribuente dovrà specificare le seguenti informazioni: ubicazione lavori; dati del committente; natura delle opere oggetto dell’intervento; data di inizio dei lavori; impresa esecutrice delle opere; assunzione di responsabilità dell’impresa sul rispetto delle regole di sicurezza e di contribuzione. La raccomandata non è comunque necessaria nel caso in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza sui cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl (Dlgs 81/2008). In particolare, ai sensi dell’articolo 99 del decreto legislativo 81/2008, la comunicazione preventiva all’inizio dei lavori non è necessaria qualora si tratta di cantiere per lavori che non superano i 200 uomini/giorni in presenza di un’unica impresa, mentre è sempre necessaria in presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere, come nel caso di specie in cui, oltre all’impresa edile, è presente l’idraulico, il pavimentista e l’elettricista. Il responsabile dei lavori è una figura incaricata dal committente per farne le veci su aspetti tecnici-professionali inerenti la sicurezza in cantiere. La nomina del responsabile dei lavori, che spetta al committente, non è obbligatoria (articolo 89, comma 1, lettera c, decreto legislativo 81/2008). È opportuno comunque nominare il responsabile dei lavori se il committente non ha le capacità professionali per rispettare tutti gli obblighi a lui imposti dalla normativa.

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