Imposte

Necessario un raccordo sugli acquisti 2015 e 2016

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di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

La mancata previsione di una disciplina transitoria per l’accorciamento del termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione comporta, letteralmente, l’impossibilità di scomputare l’Iva relativa alle fatture d’acquisto precedenti al 2017, ma non ancora registrate. Il problema pare tuttavia superato visto quanto affermato dal direttore delle Entrate in audizione alla Camera giovedì scorso.

Dal 24 aprile 2017, il diritto alla detrazione dell’Iva è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile. In sostanza, a partire da questa data, e in assenza di una previsione specifica, non si può portare in detrazione l’Iva sugli acquisti per i quali l’imposta è divenuta esigibile nel 2015 e nel 2016.

Se da un lato si potrebbe sostenere, come fa l’estensore della norma nella relazione illustrativa, che il nuovo termine risulta in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza 8 maggio 2008, relativa alle cause riunite C-95/07 e C-96/07, dall’altro appare evidente che l’assenza di una disciplina transitoria, con gli effetti che ne conseguono, fa sì che siano superati il principio di neutralità e quello di effettività.

Con l’audizione alla Camera il direttore delle Entrate ha comunque affermato che le nuove regole si applicano solo alle fatture emesse e ricevute nel 2017, e non anche a quelle ricevute e non registrate negli anni precedenti.

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