Nel bonus «Formazione 4.0» anche la fattura della società di consulenza
Credito d’imposta
Il credito d’imposta formazione 4.0 è stato introdotto dall’articolo 1, commi 46–56, legge 205/2017 (cosiddetta legge di Bilancio 2018), con il fine di incentivare le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale. In particolare, la misura agevolava il costo del personale dipendente rapportato alle ore di formazione. L’agevolazione è stata in seguito prorogata e ampliata. Da ultimo, la legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) ha prorogato l’agevolazione fino al 31 dicembre 2022, individuando i seguenti costi ammissibili:
O le spese per il personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
O i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione);
O i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
O le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Il credito d’imposta spetta nella misura variabile dal 30% al 50% in funzione della dimensione dell’impresa (con incremento al 60% nel caso di lavoratori svantaggiati). Ad incremento diretto del credito d’imposta, è ammessa la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti, entro il limite di 5mila euro. Quanto all’utilizzo, il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione (anche in un’unica soluzione) e subordinatamente all’acquisizione della certificazione contabile, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili. Dato che la normativa prevede l’utilizzo del credito a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, con riferimento al caso oggetto del quesito, la Srl potrà usare nel 2021 solamente il credito maturato con riferimento al costo del personale dipendente per l’anno 2020. Diversamente, il credito relativo alle spese per il professionista certificatore e per la società di consulenza, sostenute nel 2021, potrà essere usato nel 2022.
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