Adempimenti

Nel gruppo Iva versamenti sospesi se c’è una società con calo del fatturato

La circolare 11/E: dichiarazione Iva al 30 giugno anche per i non residenti che operano in Italia

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di Benedetto Santacroce

Termini sospesi per la presentazione della dichiarazione Iva annuale anche per i non residenti e sospensione dei versamenti per chi partecipa alla liquidazione Iva di gruppo o al Gruppo Iva. Con la circolare 11/E dello scorso 6 maggio, l’agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi di diversi operatori non residenti che, non avendo stabile organizzazione in Italia, ma essendosi identificati direttamente o avendo nominato in Italia un rappresentante fiscale, non erano espressamente indicati dal decreto Cura Italia come destinatari della sospensione. Posto che coloro che hanno in Italia una stabile organizzazione si considerano soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato limitatamente alle operazioni rese e ricevute, l’Agenzia ha previsto che anche i soggetti esteri che operano in Italia con identificazione diretta o un rappresentante fiscale, possono presentare la dichiarazione annuale Iva entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni. Per coloro che hanno già provveduto a presentare la dichiarazione entro lo scorso 30 aprile, la sospensione del termine potrebbe significare la possibilità di presentare, all’occorrenza, una dichiarazione integrativa entro il prossimo 30 giugno.

Inoltre, l’Agenzia sul tema della sospensione dei versamenti Iva, ha ribadito che il versamento Iva dei mesi di aprile e maggio può essere sospeso anche se i requisiti previsti dall’articolo 18 del decreto Liquidità, si verificano solo in capo ad una sola delle società facenti parte del perimetro di liquidazione Iva di gruppo, sempreché l’ammontare dei ricavi derivanti dall’attività svolta sia prevalente rispetto a quella complessivamente realizzato a livello di gruppo.

L’Agenzia va oltre, esplicitando che qualora la condizione di prevalenza non sia realizzata, ma una o più società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo abbiano comunque le caratteristiche che individualmente le consentono di beneficiare della sospensione, è possibile escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a tali società e ciò vale anche con riferimento alla liquidazione periodica eseguita dal Gruppo Iva. L’Agenzia chiarisce che per verificare se, pur non realizzandosi la condizione di prevalenza nel Gruppo, una o più società partecipanti abbiano le caratteristiche che individualmente le consentano di beneficiare della sospensione, occorre prendere a riferimento il decremento del fatturato teoricamente imputabile a ciascuna singola società e il corrispondente saldo a debito d’imposta per i mesi di marzo e aprile 2020. Nell’ambito del Gruppo Iva le operazioni che intercorrono tra i soggetti che partecipano al medesimo Gruppo sono irrilevanti ai fini Iva, attesa la natura unitaria del Gruppo, soggetto passivo unico. Pertanto il dato relativo al fatturato realizzato dalla partecipante potrebbe essere lontano rispetto al volume dei ricavi, non comprendendo le operazioni interne al Gruppo, e difficilmente confrontabile con quello realizzato nei medesimi mesi del periodo d’imposta precedente, se il Gruppo Iva non esisteva. In talcaso si ritiene che il confronto vada operato tenendo conto anche dei ricavi delle transazioni intercompany.

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