Imposte

Nel patent box chance di ripresa dal 2013 dei costi per la ricerca

Le Entrate a Telefisco: dal 2021 deduzione maggiorata e rilevanza delle spese negli otto esercizi precedenti

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di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

Le nuove regole del patent box si applicano a partire dal periodo di imposta 2021, non solo per il nuovo regime di deduzione maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo, ma anche – come confermato dalle risposte a Telefisco dell’agenzia delle Entrate - per la nuova possibilità di recapture dei costi sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti per la realizzazione di immobilizzazioni immateriali agevolate.

Ricordiamo preliminarmente che la legge 234/2021 ha introdotto la nuova regola nell’articolo 6, comma 10-bis, del Dl 146/2021. La norma prevede che «qualora in uno o più periodi di imposta le spese… siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale».

Questo meccanismo di recapture dei costi sostenuti nei periodi in cui è avvenuta la vera e propria realizzazione dell’immobilizzazione immateriale permette di superare un problema di equità del nuovo patent box. In assenza di questa misura, infatti, si verificherebbe una situazione anomala: in una lunga fase di progettazione vengono sostenuti costi di importo ingente di ricerca e sviluppo che riguardano i beni immateriali (si pensi a un brevetto); al termine del processo, viene ottenuta la privativa industriale (la registrazione del brevetto) e inizia il suo impiego nell’attività produttiva. Se ci si limitasse a considerare il periodo finale, la maggiorazione del 110% riguarderebbe solo i costi di questo anno, e quindi un importo di rilevanza ridotta; grazie al recapture, invece, anche le voci di costo degli esercizi precedenti vengono recuperate.

Poiché questa regola entra in vigore già dal 2021 (per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare), la risposta delle Entrate a Telefisco consente di dare certezza alla possibilità di recuperare i costi di questo tipo sostenuti a partire dal 2013, a patto ovviamene che nel 2021 venga conseguita la privativa industriale.

Dal punto di vista contabile, è probabile che negli anni precedenti le imprese abbiano contabilizzato i costi nella voce “immobilizzazioni in corso” e che nel 2021 l’importo di questa posta, aumentato dei costi del periodo, sia stato stornato alla voce “immobilizzazioni” e abbia avuto inizio il periodo di ammortamento civilistico del bene immateriale.

Dal punto di vista fiscale, si devono fare due operazioni:

- in primo luogo, non tutto l’importo iscritto come immobilizzazione può automaticamente beneficiare della maggiorazione del 110%, dato che devono essere escluse le spese imputate negli anni che precedono il 2013, così come potrebbero essere recuperati anche costi che in precedenza sono transitati al conto economico;

- in seconda battuta, andrà calcolata la deduzione massima spettante a titolo di ammortamento sulla base del costo fiscale riconosciuto.

Per quanto riguarda le aliquote fiscali, l’articolo 103 del Tuir dispone che «le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo».

Il raccordo tra l’ammortamento civilistico e quello fiscale dovrà avvenire mediante variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi: si tratta di variazioni definitive, che non generano differenze destinate a essere riassorbite negli esercizi successivi. Pertanto, trattandosi di un doppio binario di tipo permanente, il beneficio non dovrebbe comportare nessun calcolo di imposte differite.

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