Adempimenti

Nel quadro RL le tasse sui proventi dei fondi comuni d’investimento Uk

C’è un problema di regime transitorio sul maturato fino al 31 dicembre. Le minusvalenze continuano a essere soggette all’imposta del 26%

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di Marco Piazza

Fra i problemi causati dalla Brexit, vi è quello della tassazione dei proventi dei fondi comuni d’investimento istituiti nel Regno Unito percepiti dai soggetti residenti in Italia al di fuori dell’esercizio d’impresa.

Dal 1° gennaio 2021 non sono più soggetti alla ritenuta d’imposta di cui all’articolo 10-ter commi 1, 2, 4 e 5 della legge 77/83, ma alla ritenuta d’acconto di cui al comma 6. Consegue che il percettore dei proventi è obbligato a indicarli nel quadro RL della dichiarazione e farli concorrerete alla formazione del reddito. Non è d’aiuto l’articolo Servin 2.3 dell’accordo fra Ue e Regno Unito pubblicato sulla Guce del 31 dicembre, secondo il quale «ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle imprese disciplinate, per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai propri investitori». La norma dell’accordo vieta le discriminazioni fra investitori di Stati diversi e non fra investimenti in Stati diversi.

Anche nell'ambito del regime di risparmio gestito, i proventi dei fondi inglesi, come quelli dei fondi istituiti negli altri Stati non appartenenti alle Ue o allo See, concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente soggetto a dichiarazione. Tali proventi devono essere sottratti dal risultato di gestione soggetto all’imposta sostituiva del 26% prevista dall’articolo 7 del D lgs 461/97. In base all'articolo 7, comma 3, sui proventi dei fondi extra Ue o extra See è applicabile la ritenuta d'acconto e, dal risultato della gestione, si devono sottrarre i proventi che concorrono a formare il reddito totale del contribuente, fra i quali quelli soggetti a ritenuta d'acconto (articolo 7, comma 4). A regime, i proventi da sottrarre dal risultato di gestione sono quelli “maturati” nel periodo e non quelli percepiti (circolare 165/E /98, paragrafo 3.4; Assogestioni, circolare 534/98, pagina 23).

Vi è un problema di regime transitorio, in quanto la parte di provento maturata fino al 31 dicembre 2020 concorre a formare il risultato di gestione dell’anno e quindi non deve essere ulteriormente tassata nel 2021.

Ulteriore complessità deriva dal fatto che le minusvalenze maturate, rientrando nel novero dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter del Dlgs citato, continuano a formare il risultato della gestione soggetto all’imposta secca del 26 per cento.

Per evitare salti d’imposta è necessario tenere evidenza delle variazioni di valore nel tempo di questa dei fondi istituiti in Stati non Ue e non See.

L’articolo Servin.2.3 potrebbe interessare il caso dei dividendi di fonte italiana corrisposti a società residenti nel Regno Unito. Tendo conto delle definizioni di “investitore” , “impresa disciplinata” e “stabilimento” contenute nell’articolo Comprov.17, una società inglese che detenga una partecipazione nel capitale di una persona giuridica italiana. al fine di allacciare o mantenere legami economici durevoli. non dovrebbe essere discriminata rispetto una società italiana che detenga un analogo investimento in una persona giuridica italiana. In presenza di questi presupposti, i dividendi distribuiti dalla società italiana dovrebbero subire la ritenuta dell’1,20% e non quella del 5% prevista dalla convenzione fra Italia e Uk. Se questo è il principio, l’articolo 27, comma 3-ter del Dpr 600/73 andrebbe aggiornato.

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