Nel regime forfettario l’unica detrazione ammessa è quella dei contributi previdenziali
Il reddito dei contribuenti persone fisiche che esercitano la propria attività, di impresa o di lavoro autonomo, secondo il regime fiscale forfetario previsto dalla legge 190/2014,viene determinato in base ad una prefissata percentuale presuntiva di redditività, che tiene conto anche di tutte le spese inerenti sostenute, con la sola eccezione dei contributi previdenziali obbligatori, deducibili, invece, in modo puntuale dal reddito così forfetizzato. Analogamente, non sono ammesse detrazioni dall’imposta sostitutiva dovuta sul predetto reddito, derivanti da spese effettuate nell’esercizio dell’attività professionale, fatta eccezione per specificati importi spettanti a titolo di credito d’imposta. Tanto considerato, gli oneri, fiscalmente rilevanti, sostenuti dal contribuente in questa circostanza potranno essere dedotti soltanto dall’eventuale reddito complessivo lordo oppure detratti dalla relativa imposta lorda, ordinariamente determinati.
In via di principio (e salvo più puntuali indicazioni , non espresse nel quesito,circa il paventato “superamento del reddito minimo”), si evidenzia che, in ogni caso, permane (istruzioni in bozza al 730/2018) la preclusione dell’utilizzo del modello 730 nei confronti di coloro che sono titolari di redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva.
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