Una società “A” ha stipulato un contratto di appalto con un ente pubblico, per l’erogazione di prestazioni di servizi periodici e continuativi per un totale di 10.000 euro, a fronte di un fatturato complessivo verso altri committenti di 5 milioni di euro.
A sua volta, la società “A” ha stipulato un contratto di appalto “omnia” con un’altra società “B”, per la materiale esecuzione di tutti i servizi periodici e continuativi che la stessa fornisce a tutti i suoi clienti, per un totale di 1,5 milioni di euro annui.
Ad oggi, la società “B” emette fattura sulla base di un corrispettivo periodico determinato in base a quanto stabilito nel contratto di appalto con “A” e senza distinguere in modo dettagliato quali prestazioni ha eseguito per ogni singolo cliente di “A”, peraltro di difficile determinazione.
La società “B” dovrà emettere fattura elettronica, indicando obbligatoriamente il codice (cup) e il codice (cig), per tutte le prestazioni di servizio che fornisce alla società “A”, a norma dell’articolo 1, comma 917, lettera b, legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di Bilancio per il 2018?
Pur in assenza degli attesi chiarimenti annunciati dall’agenzia delle Entrate con la circolare 8/E/2018, si ritiene che la società B non debba emettere fattura elettronica nei confronti di A con decorrenza dal1° luglio 2018. L’anticipazione dell’obbligo della fattura elettronica riguarda le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. Nel caso descritto dal lettore, l’appalto stipulato tra A e B non pare configurarsi come un subappalto o una subfornitura riconducibile al contratto principale di appalto stipulato con la pubblica amministrazione. Si tratta piuttosto di un nuovo contratto di appalto che consente alla società A di erogare i servizi alla generalità dei propri clienti.