Nell’acconto Iva anche le operazioni in split payment
Per la determinazione dell’acconto Iva scadente il 27 dicembre prossimo si deve tenere conto anche delle operazioni in split payment.
Con la circolare n. 28/E del 15 dicembre scorso, l’agenzia delle Entrate torna nuovamente sull’acconto Iva, al fine di fornire maggiori informazioni per la sua determinazione con riferimento ai soggetti coinvolti dal meccanismo della scissione dei pagamenti, di cui all’articolo 17-ter del Dpr 633/1972.
Visto che lo split payment è stato ampliato a ulteriori soggetti, rispetto a quelli inizialmente previsti, è stato ritenuto necessario, da parte dell’amministrazione finanziaria, ritornare sulla questione dell’acconto Iva ormai giunto al traguardo.
Ricordando che l’acconto è pari all’88 per cento del versamento dovuto relativamente all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente, per la sua determinazione si possono utilizzare tre metodi: quello storico, quello previsionale e quello delle operazioni effettuate.
Per effettuare correttamente il conteggio con il metodo storico, occorre distinguere le Pa e le società, ricomprese nel perimetro di applicazione della norma in commento, che abbiano adottato il metodo di versamento separato dell’imposta dovuta proprio in base a tale meccanismo, dal caso in cui, invece, tali soggetti decidano di effettuare la doppia annotazione del documento di acquisto, dapprima nel registro degli acquisti, di cui all’articolo 25 del Dpr 633/1972, e poi anche in quello delle vendite o dei corrispettivi di cui, rispettivamente, all’articolo 23 e 24 sempre del Dpr 633/1972.
Nel primo caso, ossia di versamento separato dell’imposta dovuta, per la determinazione dell’acconto Iva con il metodo storico, il soggetto dovrà tenere conto anche dell’ammontare dell’imposta, da split payment, divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, in caso di contribuente mensile, ovvero, nel caso di soggetto con liquidazione trimestrale, divenuta esigibile nel terzo trimestre 2017.
Nel diverso caso in cui, invece, il soggetto «split» abbia adottato il sistema della doppia annotazione della fattura di acquisto in scissione dei pagamenti, dovrà determinare la base su cui calcolare l’acconto Iva con il metodo storico sommando, all’importo versato o che si sarebbe dovuto versare nell’ultimo periodo di liquidazione del 2016, anche l’Iva divenuta esigibile, e riferita a operazioni split payment, nel mese di novembre 2017 per i mensili, ovvero nel quarto trimestre 2017 per i trimestrali, similmente a quanto appena detto con riferimento a coloro che versano separatamente l’imposta da split.
È bene ricordare che l’errata determinazione dell’acconto comporta l’irrogazione della sanzione del 30 per cento, ridotta a metà di quella infine applicabile qualora il versamento avvenga entro 90 giorni dalla scadenza. Non solo. Con il ravvedimento cosiddetto sprint si paga lo 0,1 per cento di sanzione per ogni giorno di ritardo fino ai primi quindici mentre poi, ferma restando la riduzione a metà di cui si è appena detto, si può applicare il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/1997.
Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco