Nell’Oic 13 le regole per come gestire i beni di modico valore rimasti in magazzino
Principio di competenza e correlazione costi-ricavi nella gestione del magazzioni
La rilevazione delle rimanenze di fine anno ha quale scopo ultimo quello di garantire il rispetto del principio della competenza e correlazione costi - ricavi (si veda l’Oic 13); tramite la rilevazione delle rimanenze finali, infatti, i costi relativi all’acquisto o produzione rispettivamente di materie prime o prodotti vengono sospesi al termine dell’esercizio in attesa della loro conversione in ricavi nell’ambito del processo produttivo.
Spesare il relativo costo al conto economico, oltre a rischiare di non rispettare il principio civilistico di competenza, comporterebbe una ripresa fiscale in quanto il relativo costo non sarebbe deducibile fiscalmente, a norma dell’articolo 92 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986.
Diverso discorso sarebbe da fare in caso di svalutazione del valore dei beni costituenti il magazzino. In questo caso occorre adottare le contromisure previste in base al sistema di rilevazione del valore di magazzino, specificamente dettate dallo stesso Oic 13.
Non si rinviene, invece, alcuna disposizione che consenta la non rilevazione nel magazzino di beni di modico valore (discorso diverso sarebbe la possibile esclusione dei beni di modico valore dalle scritture ausiliarie di magazzino ma, in ogni caso, la loro valorizzazione ai fini di bilancio è sempre richiesta). Una simile disposizione si rileva invece per gli asset che, se di modico valore, possono confluire direttamente nel conto economico dell’esercizio, anziché essere rilevate tra le immobilizzazioni, ma si tratta di un altro ambito non pertinente con quello trattato.
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