Contabilità

Nelle società quotate collegio sindacale ad alta responsabilità

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di Nicola Cavalluzzo e Valentina Martignoni

Il collegio sindacale ha il compito di vigilare sul comportamento degli amministratori ma senza entrare nel merito delle singole scelte di gestione (norma di comportamento sindaci di quotate Q.3.3 del 26.04.2018). Il controllo deve essere effettuato con elevati standard con alla base un sistema di flussi informativi endosocietari che riportino al collegio sindacale che è il perno del sistema del controllo interno (così la Suprema corte) esercitando una costante verifica sull’adeguatezza organizzativa pur in presenza di funzioni aziendali di controllo.

È questo il contenuto del documento «Sistema dei controlli interni e vigilanza dei sindaci di società quotate nella più recente giurisprudenza», diffuso lunedì da Assonime. Con la riforma Vietti, i concetti di amministrazione e controllo diventano due aspetti di uno stesso sistema che ha come scopo la gestione del rischio di impresa. Infatti, il legislatore attribuisce agli organi delegati la predisposizione e l’attuazione di assetti adeguati alla dimensione dell’impresa, al consiglio di amministrazione la valutazione della loro adeguatezza e al collegio sindacale la vigilanza. In tale contesto si inseriscono le recenti pronunce della Suprema corte (Cassazione, 20437/2017; Cassazione 152 e 5357 entrambe del 2018), che hanno ribadito l’importanza del ruolo svolto dal collegio sindacale e la responsabilità dei componenti che, in presenza di sintomi di allarme, non siano intervenuti. La Cassazione ha chiarito che compete esclusivamente al collegio sindacale la continua verifica sui possibili rischi aziendali sulla base dei flussi informativi che deve ricevere dalle diverse funzioni e che, appunto, l’esistenza di queste ultime, (compliance e internal audit), non affievolisce il dovere di controllo che il Collegio sindacale deve esercitare in quanto tutte queste funzioni «hanno una natura servente del collegio sindacale potendosene questo avvalere per effettuare il controllo e agire in modo informato». Sul tema è intervenuta anche la giurisprudenza di merito con una pronuncia del 2018 (Corte d’appello di Venezia 22 marzo 2018) che ha riaffermato che l’attività dell’Organo apicale di controllo non può limitarsi ad una «supina presa d’atto delle attività informative proveniente dagli organi di controllo aziendale» ma impone una sorveglianza di tipo sostanziale sugli atti di gestione, sui processi, sulle procedure, anche attraverso la valutazione dell’efficienza dei controlli interni. Ciò in quanto le funzioni di controllo interno rappresentano solo uno strumento ad adiuvandum di cui i sindaci possono avvalersi senza esonero dal puntuale adempimento del loro dovere. Una ultima importante precisazione contenuta nel documento è relativa alla differente modalità con cui la Cassazione valuta la responsabilità dei sindaci delle società non quotate relativamente all’onere della prova del pregiudizio sofferto.

Infatti per i sindaci di quotate, affinché sia comminata una sanzione da parte del regulator (Consob/Banca d’Italia), è sufficiente che il sindaco venga meno al proprio dovere di vigilanza e ciò indipendentemente dal fatto che detta condotta abbia comportato o meno conseguenze dannose.

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