Imposte

Nessun incentivo al locatore se il noleggio è occasionale

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di Giacomo Albano

Per i beni concessi in leasing operativo o noleggio il beneficio del super ed iper ammortamento spetta al locatore, ma solo nell’ipotesi in cui l’attività di locazione operativa o di noleggio costituisca l’oggetto principale dell’attività.

È quanto chiarito nella circolare 4/E del 2017, con cui le Entrate si sono soffermate sulle diverse modalità di applicazione dell’incentivo in caso di locazione finanziaria e noleggio, preoccupandosi – in quest’ultimo caso – di evitare comportamenti volti a generare indebite fruizioni del beneficio.

Va ricordato preliminarmente che, mentre in caso di leasing finanziario il super ed iper ammortamento è fruito dal locatario, in caso di locazione operativa o noleggio l’agevolazione spetta al soggetto locatore (circolare 4/E). Il beneficio in capo al locatore (non finanziario) sussiste anche in caso di iper ammortamento.

Ciò è stato espressamente confermato dalle Faq del Mise (aggiornamento del 12 luglio 2017), dove è stato chiarito che, in caso di noleggio, i requisiti necessari per fruire della maggiorazione del 150% potranno essere soddisfatti sia internamente che esternamente; pertanto la società di noleggio che acquista un bene iperammortizzabile per locarlo ad un terzo potrà garantire l’integrazione/interconnessione del bene, alternativamente, sia con i propri sistemi o con la propria catena del valore oppure con i sistemi di fabbrica o con la catena del valore dell’utilizzatore finale.

In entrambi i casi il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale resta il locatore, che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei requisiti richiesti, anche quelli verificati in capo al locatario.

Chiarito il meccanismo agevolativo, le Entrate hanno tuttavia precisato che ai locatori (operativi) e ai noleggiatori l’agevolazione spetta solo se la locazione ed il noleggio rappresentano l’oggetto principale della loro attività imprenditoriale.

Al contrario, qualora l’attività di noleggio sia effettuata «in maniera occasionale e non abituale con società estere del gruppo», la circolare 4/E nega la spettanza della maggiorazione in quanto «l’investimento sarebbe effettuato solo strumentalmente in Italia, mentre nella sostanza andrebbe a rafforzare una struttura operativa estera».

In pratica, le Entrate vogliono evitare schemi elusivi, in base ai quali una società residente si interpone a società estere non residenti del medesimo gruppo nell’acquisizione di beni agevolabili al solo fine di fruire dell’agevolazione.

Come evidenziato anche da Assonime nella circolare 12 del 2017, la fattispecie elusiva prevista dalla circolare 4/E dovrebbe applicarsi esclusivamente quando ricorrono tutte le condizioni indicate nella circolare stessa, ovvero:

beni non strumentali per il locatore/noleggiatore;

destinati a società estere;

facenti parte del medesimo gruppo.

Al contrario, nessuna restrizione dovrebbe sussistere nell’ipotesi in cui la locazione o il noleggio rappresentino l’attività caratteristica del locatore residente, anche se poi il noleggio avviene in favore di soggetti esteri, stante l’assenza di requisiti di territorialità nella localizzazione dell’investimento.

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