Nessuna comunicazione preventiva senza incertezze sul debito tributario
L’inoltro al contribuente della preventiva comunicazione di irregolarità non risulta essere imprescindibile quando l’iscrizione a ruolo generi l’insorgenza immediata e incondizionata del debito tributario. L’ articolo 6, comma 5, della legge 212/2000 , infatti, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti le circostanze in cui si debba procedere a una iscrizione a ruolo ai sensi dell’ articolo 36-bis del Dpr 600/1973 , ma esclusivamente qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, contesto che non ricorre necessariamente nei casi di liquidazione “cartolare” fondata sul mero controllo documentale delle informazioni direttamente riportate in dichiarazione dal contribuente. A tale conclusione è giunta l’ ordinanza 28602/2017 della Cassazione .
La Ctr ha accolto il gravame dell’agenzia delle Entrate contro la sentenza impugnata la quale, su ricorso di una Srl, aveva annullato una cartella di pagamento scaturente dal controllo automatizzato della dichiarazione presentata nel 2003, da cui erano emersi carenti versamenti Irap e Irpeg per l’anno d’imposta 2002.
La società aveva rappresentato l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo per la mancanza della notifica della preventiva comunicazione di irregolarità ma la sentenza impugnata ha tuttavia ritenuto insussistente il profilo di invalidità dedotto. Contro la sentenza la Srl ha proposto ricorso per Cassazione, al quale l’agenzia delle Entrate si è opposta.
Con motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 36 bis del Dpr 600/1973, per avere escluso l’illegittimità della cartella di pagamento, emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione, in quanto non preceduta dalla notifica di alcuna preventiva comunicazione di irregolarità da parte dell’Ufficio.
Per il collegio di legittimità, tuttavia, il motivo è risultato essere infondato in quanto l’invio al contribuente della preventiva comunicazione di irregolarità non è dovuta quando l’iscrizione a ruolo, trovando la propria fonte nella dichiarazione del contribuente, che riporta l’enunciazione dell’an e del quantum del debito tributario, comporti l’insorgenza immediata e incondizionata del debito tributario. Tale affermazione risulta essere conforme al diritto in quanto l’articolo 6, comma 5, della legge 212/ 2000, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600 del 1973, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, circostanza che non ricorre necessariamente nei casi di liquidazione “cartolare” fondata sul mero controllo documentale delle informazioni direttamente riportate in dichiarazione dal contribuente (Cassazione, sentenza 9463/2017).
Il contraddittorio preventivo, pertanto, non risulta essere un diritto assoluto in quanto strumentale e funzionale all’obiettivo della giusta imposizione, ma tale finalità deve ricevere analogo trattamento e riconoscimento per tutti i tributi e tutti i procedimenti, in quanto espressione del principio di buona amministrazione, che trova il proprio riconoscimento nell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea così come nell’articolo 97 della Costituzione.
È possibile affermare, di conseguenza, che l’obbligo del contraddittorio sussiste necessariamente per tutti i tributi, sia armonizzati che non, a pena di invalidità del conseguente provvedimento accertativo, anche qualora non espressamente disciplinato dalla norma, nel caso in cui l’atto di accertamento risulti anticipato da un’attività istruttoria consistente nell’esercizio dei poteri dell’amministrazione finalizzati all’acquisizione di fatti rilevanti ai fini dell’imposizione, regolamentata, nell’ambito dell’imposizione diretta e dell’Iva, rispettivamente, dagli articoli 32 e 33 del Dpr 600/1973 e 51 e 52 del Dpr 633/1972.
Tuttavia il vincolo non sussiste nei casi in cui determinati elementi in possesso dell’ufficio possano essere “commutati” ex lege in un atto di accertamento senza comportare la necessità di effettuare alcuna attività istruttoria primaria.
Cassazione, ordinanza 28602/2017