L'esperto rispondeAdempimenti

Niente bonus mobili per chi sostituisce un unico citofono all’interno dell’abitazione

di Marco Zandonà

La domanda

Ho bisogno di un chiarimento in merito ai lavori effettuabili per l’accesso al bonus mobili. In particolare, ho posto una domanda all’agenzia delle Entrate in merito all’installazione di un videocitofono, ricevendo la seguente risposta: «La sostituzione o nuova installazione di un videocitofono con le relative opere murarie occorrenti, è un intervento che può fruire della detrazione fiscale del 50% e, come tale, consente l’accesso al bonus mobili».
Nel mio caso, si tratterebbe di sostituire solamente l’apparecchio all’interno del mio appartamento. Dato che esiste già la predisposizione dell’impianto condominiale, non mi è chiaro a quali opere murarie fanno riferimento. Inoltre, diventa necessaria la comunicazione di inizio lavori?
L. T. – Milano

La sostituzione del mero ricevitore citofonico all’interno di un singolo appartamento in genere è intervento di manutenzione ordinaria che non consente l’accesso al bonus mobili che richiede, quantomeno, un intervento di manutenzione straordinaria. Sul punto, non esiste un chiaro orientamento dell’agenzia dell’Entrate. Diversamente, il bonus mobili trova applicazione nell’ipotesi in cui viene proprio rifatto del tutto l’impianto citofonico con opere edili dirette a effettuare il collegamento all’interno della singola unità immobiliare con il nuovo impianto citofonico collocato all’esterno dell’appartamento (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% e al bonus mobili su www.agenziaentrate.it). In ogni caso, si ricorda che, ai fini urbanistici, per gli interventi agevolati con la detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie e con il bonus mobili, qualora non sia necessaria la Cila (comunicazione inizio lavori asseverata), è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non necessità del provvedimento urbanistico sulla base del regolamento edilizio comunale. Tale dichiarazione non deve essere inviata all’amministrazione finanziaria, ma conservata dal contribuente e esibita a richiesta degli uffici.

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