Niente decadenza per la cartella dopo la sentenza definitiva
Niente decadenza per la cartella emessa a seguito di sentenza diventata definitiva. Non trova applicazione l’articolo 76, comma 2, lettera b, del Dpr 131/1986, laddove l’amministrazione finanziaria non sia tenuta a procedere a un ulteriore accertamento a seguito di un giudicato sfavorevole al contribuente. Lo afferma l’ ordinanza 14738/2017 della Cassazione .
La pronuncia d'appello (così come quella di primo grado) aveva accolto il ricorso di un contribuente per l'annullamento di una cartella di pagamento per imposta complementare di registro, anno 1993. Questa era stata emessa sulla base di una sentenza della Ctp, divenuta definitiva il 30 luglio 2004 e notificata al contribuente il 15 giugno 2009. Ed infatti quando la cartella venga emessa in perfetta corrispondenza dello iussum iudicandi della sentenza passata in giudicato – come accaduto nella vicenda all’esame - non trova applicazione l’articolo precedentemente citato, in quanto la decadenza Iva prevista riguarda il solo caso della necessità di un ulteriore accertamento di imposta da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Non trova applicazione l’ulteriore termine di decadenza posto a carico del concessionario previsto dall’articolo 25 del Dpr 602/1973 «che concerne la messa in esecuzione dell’atto amministrativo e presidia l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l’interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all’iniziativa unilaterale dell’ufficio (Cassazione 16730/2016 e 25790/2009)».
Per il caso esaminato trova invece applicazione il solo termine di prescrizione generale previsto dall’articolo 2953 del Codice civile, che lo determina in dieci anni dal decorso della data di passaggio in giudicato della sentenza.
Cassazione, ordinanza 14378/2017