Niente fallimento per la Stp-Srl di commercialisti
La società tra professionisti (Stp) non è soggetta al fallimento: lo stabilisce il Tribunale di Forlì nel decreto n. 61/2017 del 25 maggio 2017, emanato a seguito della presentazione di una istanza di fallimento avanzata nei confronti di una Stp-Srl avente a oggetto l’esercizio della professione di dottore commercialista; il provvedimento è rilevante poiché probabilmente rappresenta la prima decisione giurisprudenziale in materia, da quando, con la legge 183/2011, è stata ammessa nel nostro ordinamento la costituzione di società tra professionisti.
La motivazione del Tribunale di Forlì è in effetti laconica: la Stp non svolge l’attività di impresa commerciale e quindi non fallisce. Ma, probabilmente, si tratta di un tema che non può essere risolto che con laconicità, in quanto se è vero che il fallimento è una situazione riservata ai soli «imprenditori che esercitano una attività commerciale» di certe dimensioni (articolo 1, rd 267/1942) e se la Stp è società che, per definizione, non esercita una impresa commerciale, allora, di conseguenza, è anche vero che il fallimento non può evidentemente applicarsi alla Stp.
Rispetto a questa considerazione, in effetti, potrebbe eccepirsi che l’articolo 2249 del Codice civile sancisce che tutti i tipi societari, tranne la società semplice (vale a dire la Snc, la Sas, la Spa, la Srl e la Sapa), sono, “per definizione” società che esercitano un’attività di impresa commerciale; e che l’unico tipo societario abilitato a esercitare un’attività diversa da quella commerciale è, appunto, la società semplice.
Senonchè, si può ulteriormente controbattere che, quando il legislatore della legge 183/2011 ha sancito che la Stp può essere esercitata, oltre che nella forma della società semplice, anche nella forma di una delle società “commerciali”, non tanto ha inteso dare una patente di commercialità alle Stp, quanto ha inteso consentire che una attività tipicamente non commerciale, quale quella professionale, può essere esercitata sotto la specie di una società commerciale, senza che questa natura commerciale della società prescelta si “comunichi” all’attività da essa esercitata e la “trasformi” da non commerciale a commerciale.
Anche perché, se mai così fosse, si avrebbe la non commercialità dell’attività professionale svolta dalla Stp-società semplice e, invece, la commercialità dell’attività professionale che sia svolta da una Stp esercitata nella forma di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni.
Un indizio sul punto che la Stp non svolge un’attività soggetta al fallimento lo si può trarre anche nel testo della legge (la n. 247/2012) che conteneva la delega al Governo – attualmente scaduta senza esser stata eseguita – per l’introduzione nel nostro ordinamento della società tra avvocati.
Nell’ambito di tale legge si trovava infatti una norma (l’articolo 5, comma 2, lettera m) secondo la quale il legislatore delegato avrebbe dovuto stabilire che «l’esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d’impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento».