Niente forfettario con la partecipazione di controllo e il collegamento
Un agente di commercio è anche socio al 50% di una Srl che esercita l'attività di commercio al minuto di bevande
Per effetto della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019), a decorrere dal 2019, la partecipazione in una Srl (così come in un'associazione in partecipazione) osta all'accesso al regime forfettario qualora sussistano congiuntamente le due seguenti condizioni:
1. la partecipazione sia di “controllo”;
2. la società controllata eserciti attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle del socio persona fisica che adotta il regime forfetario.
Nella situazione prospettata nel quesito, la partecipazione al 50% integra il “controllo”, a norma dell’articolo 2359, punto 2), del codice civile. Pertanto, in questo caso, pur non essendovi la maggioranza dei voti nell’assemblea, si può affermare che il socio eserciti un’influenza dominante (risposte alle istanze di interpello 118 e 146/2019).
Per quanto riguarda, invece, la seconda condizione, la norma precisa che, affinché sussista la causa ostativa, è necessario che la società eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente. Si ritiene che, nel caso in esame, questa causa ostativa non sussista, in quanto la ratio della citata disposizione è quella di evitare che il contribuente in regime forfettario emetta fatture per prestazioni/cessioni nei confronti di una Srl dallo stesso controllata (sull’argomento si rinvia anche alla risposta n. 554/2020). Nell’istanza, infatti, viene precisato che «l'agente non emetterà fatture alla srl di cui è socio».
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