Niente imposta di bollo anche sulle fatture emesse da broker e subagenti assicurativi
L’iscrizione nella sezione A o B del Rui è ininfluente per l’esenzione
Si ritiene che l'ambito di applicazione dell’articolo 16, avendo riguardo alla ratio dell’esenzione, possa essere inteso in senso ampio.
Per effetto della predetta norma, l’imposta di bollo è compenetrata nell’imposta sulle assicurazioni nelle fondamentali fasi che caratterizzano il rapporto sinallagmatico fra assicuratore e contraente, cioè a dire nelle fasi dell’acquisizione, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo.
Il principio della compenetrazione, oltre che al premio di assicurazione, si estende, dunque, alle ricevute, alle quietanze e ad ogni altro atto posto in essere fra assicuratore ed assicurati, fra assicuratore ed altro assicuratore e fra assicuratore e suoi intermediari e collaboratori, a riprova del fatto che il legislatore ha inteso evitare ogni formalità a carico delle parti contraenti che non fosse il mero assolvimento dell’imposta all’atto del pagamento del premio.
Conseguentemente risulta influente, ai fini dell’esenzione in questione, l’iscrizione nella sezione A o B del Rui.
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