Niente Imu sulla quota dell’abitazione assegnata dal giudice all’ex coniuge
La normativa (articolo 4, comma 12-quinquies, del Dl 16/2012) prevede che ai soli fini dell’applicazione dell’Imu, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto, nulla è dovuto dal lettore per la quota del 50% dell’abitazione assegnata dal giudice della separazione all’ex coniuge.
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