Niente Intrastat per le cessioni con San Marino anche con fattura cartacea
L’agenzia delle Dogane con un avviso ricorda la nuova disciplina introdotta con il Dm del 21 giugno
Con avviso pubblicato il 17 dicembre (datato 16), l’agenzia delle Dogane ufficializza il venir meno dell’obbligo di presentazione del modello Intrastat per le cessioni di beni nei confronti di soggetti sammarinesi. Naturalmente, l’abolizione dell’adempimento trascina con sé anche quello dei relativi modelli rettificativi (Intra 1 ter). È uno degli effetti del decreto ministeriale del 21 giugno scorso (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 168 del 15 luglio 2021) che contiene la nuova disciplina dell’interscambio Italia-San Marino e che sostituisce il precedente Dm 24 dicembre 1993, dando anche attuazione alla fatturazione elettronica nelle operazioni fra i due Stati.
Confermando quanto già anticipato (si veda NT Fisco del 27 settembre), le Dogane precisano altresì che l’obbligo non sussiste neppure in caso di emissione di fatture in formato cartaceo. E ciò è corretto, dal momento che la presentazione dell’Intrastat era prevista dal decreto del 1993 (ma solo qualora fossero eseguite anche cessioni intracomunitarie) e che tale adempimento non è stato riproposto nel nuovo testo normativo (è peraltro scomparso anche l'obbligo di annotazione nel registro Iva vendite dei riferimenti della fattura “vidimata” dall'ufficio tributario sammarinese).
Tutte le cessioni di beni verso San Marino, a prescindere dalle modalità di fatturazione, elettronica o analogica, sono quindi escluse dalla segnalazione nei predetti modelli (gli acquisti da San Marino, si rammenta, non sono mai stati oggetto di segnalazione in Intrastat e nemmeno le prestazioni di servizi rese/ricevute).
L’utilizzo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni dall’Italia a San Marino e da tale Stato all’Italia (facoltativa, dal primo ottobre scorso e obbligatoria, dal primo luglio del 2022) dovrebbe anche assorbire la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Se si emettono fatture cartacee, si ritiene invece che l’esterometro vada presentato. La stessa logica dovrebbe determinare l’indicazione (o meno) nell’esterometro delle fatture relative alle prestazioni di servizi (no, se elettroniche, sì, se cartacee). Stante l’attuale orientamento delle Entrate (risposta 85/2019), andrebbero inoltre comunicate anche le operazioni con soggetti privati sammarinesi, comprese quelle relative alle vendite a distanza (per le quali la soglia ai fini della tassazione, in Italia o a San Marino, è pari a 28 mila euro).