L'esperto rispondeAdempimenti

Niente invio dei corrispettivi per la vendita di ricariche telefoniche e di gratta e vinci

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di Giuseppe Barbiero

La domanda

In merito agli esoneri sulla trasmissione dei corrispettivi telematici, vengono citate le operazioni previste dall’articolo 2 del Dpr 696 del 1996. In questo articolo, però, non si ritrovano le vendite di ricariche telefoniche e gratta e vinci/lotterie. E non viene specificato altrove che tali operazioni di vendita siano escluse dalla trasmissione del corrispettivo telematico anche se soggette ad aggio fisso (articolo 10 e articolo 74, decreto Iva, Dpr 633/1972). L’esonero è specificato solamente se la vendita avviene tramite distributore automatico. Tali operazioni, pertanto, rientrano nell’obbligo del corrispettivo telematico?
A.P. – Venezia

Poiché per le operazioni relative alle lotterie nazionali e ai giochi di abilità, esenti da Iva, a norma dell’articolo 10, primo comma, numero 6, del decreto Iva, decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, non è prevista l’emissione di fattura, a norma del successivo articolo 21, comma 6, lettera c, richiamato dal successivo articolo 24, primo comma, e considerato che per le cessioni di ricariche telefoniche l’Iva è corrisposta dal titolare della concessione a norma dell’articolo 74, primo comma, lettera d, stesso decreto 633 citato, si ritiene che i relativi aggi riscossi da commercianti al minuto e assimilati di cui all’articolo 22, non siano soggetti all’obbligo della memorizzazione giornaliera e della trasmissione telematica dei corrispettivi.

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