Controlli e liti

Niente ipoteca con la sospensiva giudiziale dell’atto presupposto

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di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro


Il concessionario della riscossione non può iscrivere ipoteca sui beni del contribuente se gli atti presupposti sono stati impugnati e sospesi dal giudice tributario. Tanto più se il contribuente ha comunicato al concessionario il provvedimento di sospensione, dato che tale comunicazione vale come sospensione legale della riscossione, la cui disciplina ha valenza retroattiva e consegue l’annullamento dei ruoli, decorso il termine di 220 giorni dalla presentazione di tale istanza. Così la sentenza 193/2/2018 della Ctp Treviso ( clicca qui per consultarla ).

La decisione
Il preavviso d’ipoteca è illegittimo perché si fonda su iscrizioni a ruolo, notificati tramite cartelle, a loro volta basati su avvisi di accertamento, già impugnati e per i quali il giudice tributario ha disposto la sospensione. E se tale sospensione è stata comunicata al concessionario, la stessa ha valenza di sospensione legale, come è previsto dall’articolo 1, commi 537 e seguenti, della legge 228/2012, secondo cui il concessionario non può procedere le iniziative per la riscossione dei carichi a ruolo in caso di sospensione giudiziale, ovvero in caso di sentenza favorevole al contribuente. Tale comunicazione si applica anche alle dichiarazioni presentate prima dell’entrata in vigore della legge 228 del 2012, così come è previsto da comma 543 dell’articolo 1 della medesima legge. Pertanto le partite a ruolo vanno annullate di diritto, se, a seguito di tale comunicazione, è decorso inutilmente il termine di 220 giorni decorrenti dalla comunicazione. In pratica, non sono presenti validi titoli esecutivi su cui fondare il preavviso di iscrizione ipotecaria.

La vicenda
Un contribuente impugna gli avvisi di accertamento concernenti Irpef, Iva e Irap per gli anni 2005 e 2006, e, nel luglio 2011, la Ctp emette provvedimento di sospensione degli atti impugnati. Ma il concessionario notifica, tramite cartelle, le iscrizioni a ruolo provvisorie fondate su tali avvisi nell’agosto 2011 per valore di oltre 150mila euro. Il contribuente comunica al concessionario l’ordinanza di sospensione giudiziale, ma l’ente notifica nel gennaio 2017 un preavviso di ipoteca fondato su tali iscrizioni provvisorie a ruolo. Il contribuente impugna l’atto e sostiene l’illegittimità del preavviso, siccome fondato su atti sospesi dal giudice tributario. Inoltre il preavviso è privo di efficacia perché fondato su titoli a loro volta privi di efficacia esecutiva, perché il provvedimento di sospensione era già stato comunicato al concessionario, il quale nulla ha disposto nei 220 giorni successivi alla comunicazione di tale provvedimento.

Ctp Treviso, sentenza 193/02/2018

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